Formazione in modalità videoconferenza

Il giorno 12 Marzo 2022, dalle ore 17 si è tenuto in modalità videoconferenza , nel pieno rispetto delle normative anti contagio da Covid-19, il corso di informazione e formazione sui rischi da caduta dall’alto nei luoghi di lavoro.

I concetti espressi, cosi come da programma didattico, sono stati considerati dai discenti iscritti al corso un valido supporto alle attività di lavorazione a bordo nave.

Tali concetti ,espressi dai docenti, scaturiscono dall’esperienza ventennale sui rischi specifici trattati.

Dott. Francesco Nito – Videoconferenza SECUR ITALIA
Dott. Francesco Nito – Videoconferenza SECUR ITALIA
Ing. Antonio Nito – Videoconferenza SECUR ITALIA

Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili

Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su docenza dell’Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

Come gestire la verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?

FACCIAMO CHIAREZZA!

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Normativa, green pass e campo di applicazione
  • Compiti e responsabilità per la verifica del green pass
  • Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Normativa, green pass e campo di applicazione

Riprendiamo dal documento una breve introduzione del “Decreto green pass” ( decreto legge 127/2021) che “rende obbligatorio il possesso di green pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati”.

Il green pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.

Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.

Sono quindi compresi:

  • “lavoratori dipendenti
  • studi professionali
  • lavoratori autonomi
  • soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)”.

Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.

Compiti e responsabilità per la verifica del green pass

Le istruzioni operative presentate indicano che “la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati”. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde ( Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.

Le disposizioni presenti nel documento “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La presente procedura è predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti ed indica “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.

Riprendiamo in breve i compiti e le responsabilità in merito alla procedura:

  • Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Controllo: SPP – QSA – MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
  • Approvazione: DL (Datore di Lavoro)
  • Coinvolgimento: RLS, MC
  • Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)

Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Riprendiamo infine alcune delle indicazioni operative presenti nel documento:

  1. IC, a campione e prioritariamente al momento dell’ingresso, richiede a IN (Interessato) “il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)
  2. IC al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” provvede alla lettura del QR Code
  3. L’APP mostrerà a IN codeste informazioni:
  • validità della certificazione verde (Green Pass);
  • nome cognome e data di nascita dell’intestatario.
  1. Per accertare l’identità di IN, IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati”.

Si segnala che IC “non ha potestà di richiedere documento d’identità a IN che l’ha esibito per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):

  • venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
  • il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass
  • nel caso in cui IC conosca il nome di IN, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce”.

Continuiamo con le indicazioni operative:

  1. “IC consente l’accesso ai luoghi di lavoro a IN che seppur sprovvisto di Certificazione Verde ( Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
  1. IC non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);
  2. IC non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;
  3. IC al controllo comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde anche nel tramite di modulistica ad hoc;
  4. IC non deve effettuare:
    1. fotografie
    2. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

Inoltre:

  • “IC al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
  • IC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL;
  • IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura”.

Altresì DL/IC non deve chiedere a IN:

  • “sono/non sono vaccinati;
  • se possono vaccinarsi e/o perché no;
  • se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;
  • motivazioni legate alla propria scelta”.

Si sottolinea ancora che l’unica informazione che il DL/IC deve richiedere e gestire è se IN è dotato al momento di green pass o meno”. Non può quindi chiedere se il green pass in possesso “è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido ecc.. DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di IN. L’obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee”.

Fonte: https://www.puntosicuro.it/

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 luglio: 1.010 nuovi casi e 14 morti

I dati di mercoledì 7 luglio. Oltre mille contagi in 24 ore, non succedeva dal 19 giugno. Il tasso di positività è 0,6% con 177.977 tamponi. Sono cinque le regioni che registrano vittime: Campania, Lazio, Puglia, Toscana e Sicilia. Sempre in calo le degenze

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 luglio: 1.010 nuovi casi e 14 morti

Sono 1.010 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 907, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.265.714 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 14 (ieri sono stati 24), per un totale di 127.718 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.096.156 e 1.735 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.835). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 41.840, pari a -739* rispetto a ieri (-952 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 177.977, ovvero 14.447 in meno rispetto a ieri quando erano stati 192.424. Mentre il tasso di positività è 0,6% (l’approssimazione di 0,567%); ieri era 0,5%, sotto l’1% dal 15 giugno. Qui la mappa del contagio in Italia.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva supera la soglia di 1.000 nuove infezioni (dopo due settimane al di sotto di questo valore): non succedeva dal 19 giugno. Non sembra un buon segnale. Dal confronto con lo scorso mercoledì (30 giugno) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +776 casi con un tasso di positività dello 0,4%, non si osservano miglioramenti: oggi ci sono più nuovi contagiati del 30 giugno con una percentuale più alta.

La curva dei nuovi positivi sul sito della Protezione civile
La curva dei nuovi positivi sul sito della Protezione civile

La Campania ha il maggior incremento di positivi: +208 i casi con tasso 1,5%. Era da metà giugno che una regione non registrava più di 200 casi (vedi i +232 della Lombardia il 17 giugno). Invece, per quanto riguarda proprio la Campania non comunicava più di 200 infezioni dal 10 giugno. Seguono: Sicilia (+109), Lazio (+104) e Lombardia (+100). Quest’ultima ha processato quasi 32 mila tamponi — il numero di test regionali più alto della giornata — determinando così un tasso dello 0,3% che è la metà di quello nazionale.

Secondo l’Oms, a livello globale i casi sono aumentati per la seconda settimana consecutiva (oltre 2,6 milioni di contagi confermati), il 3% in più rispetto alla settimana precedente, mentre il numero di decessi continua a diminuire: dal 28 giugno al 4 luglio, sono stati segnalati quasi 54mila vittime, -7% rispetto alla settimana prima, pari a 54 mila, ossia il dato più basso dall’inizio di ottobre 2020.

Le vittime

Diminuiscono le vittime: sono 14 contro le 24 di ieri. Si tratta del secondo dato più basso del 2021, dopo i 12 decessi di domenica 4 luglio, e uguale ai 14 decessi di domenica 27 giugno. La differenza con i dati bassi precedenti è che non siamo in un giorno festivo, di conseguenza il numero è completo (non inficiato da comunicazioni parziali al sistema). Sono cinque le regioni che comunicano lutti: si tratta di Campania, Lazio, Puglia, Toscana e Sicilia, con il Lazio che ha il maggior numero di morti (7). In basso il dettaglio.

Il sistema sanitario

Prosegue il calo costante delle ospedalizzazioni, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -37 (ieri -66), per un totale di 1.234 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -7 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -4), portando il totale dei malati più gravi a 180, con 8 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 11).

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 luglio: 1.010 nuovi casi e 14 morti
I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 55,1 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 21,7 milioni (40,30% della popolazione over 12). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia 842.655: +100 casi (ieri +129) con 31.940 tamponi
Veneto 425.876: +80** casi (ieri +97) con 29.254 tamponi
Campania 425.150: +208 casi (ieri +108) con 13.433 tamponi
Emilia-Romagna 387.219: +62 casi (ieri +51) con 15.502 tamponi
Piemonte 363.128: +31 casi (ieri +38) con 11.819 tamponi
Lazio 346.514: +104 casi (ieri +58) con 21.548 tamponi
Puglia 253.620: +49 casi (ieri +60) con 5.770 tamponi
Toscana 244.625: +41 casi (ieri +59) con 9.059 tamponi
Sicilia 232.495: +109 casi (ieri +144) con 10.891 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 107.033: +22 casi (ieri +13) con 5.229 tamponi
Marche 103.882: +52 casi (ieri +39) con 2.666 tamponi
Liguria 103.511: +20 casi (ieri +7) con 4.555 tamponi
Abruzzo 75.024: +25 casi (ieri +33) con 3.954 tamponi
P. A. Bolzano 73.352: +6*** casi (ieri +15) con 2.218 tamponi
Calabria 69.157: +38 casi (ieri +26) con 2.104 tamponi
Sardegna 57.355: +25 casi (ieri +21) con 2.664 tamponi
Umbria 56.892: +7 casi (ieri +1) con 3.085 tamponi
P. A. Trento 45.796: +4 casi (ieri +1) con 1.151 tamponi
Basilicata 27.005: +12 casi (ieri +7) con 625 tamponi
Molise 13.728: +4 casi (ieri 0) con 177 tamponi
Valle d’Aosta 11.697: +1 caso (ieri 0) con 333 tamponi

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.791: nessun nuovo decesso (ieri +5)
Veneto 11.619: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila
Campania 7.525: +3 decessi (ieri +2)
Emilia-Romagna 13.264: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila
Piemonte 11.696: nessun nuovo decesso dal 29 giugno
Lazio 8.365: +7 decessi (ieri +4)
Puglia 6.647: +1 decesso (ieri +2)
Toscana 6.887: +1 decesso (ieri +3)
Sicilia 5.987: +2 decessi (ieri +4)
Friuli-Venezia Giulia 3.789: nessun nuovo decesso dal 30 giugno
Marche 3.038: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila
Liguria 4.352: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila
Abruzzo 2.512: nessun nuovo decesso dal 25 giugno
P. A. Bolzano 1.180: nessun nuovo decesso dall’11 giugno
Calabria 1.232: nessun nuovo decesso (ieri +2)
Sardegna 1.492: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila
Umbria 1.423: nessun nuovo decesso (ieri +2)
P. A. Trento 1.363:nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila
Basilicata 591: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila
Molise 492: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila
Valle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 23 giugno

Fonte: https://www.corriere.it/

Guida per orientarsi tra regole e obblighi – Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: per lavoratori e datori di lavoro non è sempre semplice orientarsi tra regole e obblighi. Di seguito una guida a tutti gli adempimenti e alle novità previste dal Testo Unico

Sicurezza sul lavoro: soggetti interessati

I principali soggetti interessati dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro sono ovviamente due:

  • Il datore di lavoro, definito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro come: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
  • Il lavoratore: definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549.

 

Se il datore di lavoro è ai fini del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il principale soggetto sul quale ricadono obblighi, prescrizioni e anche sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, il lavoratore è il soggetto che deve essere tutelato in applicazione della specifica disciplina, da parte del datore di lavoro, nello svolgimento della sua attività lavorativa. Il lavoratore è comunque tenuto a cooperare con il datore di lavoro ed a rispettare tutte le prescrizioni e tutti gli obblighi in materia di sicurezza imposti dal datore di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: i principali adempimenti

Ecco i principali adempimenti definiti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro a ci si devono adeguare tutte le aziende, anche se aventi un solo dipendente.

Testo unico sicurezza sul lavoro: il documento valutazione rischi

E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  • il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, ecc.).

Le aziende fino a 10 dipendenti che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre il Documento di Valutazione Rischi. La valutazione deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.

Nomina del responsabile della del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali

E’ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, che provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure preventive e protettive.

Può essere nominato RSPP: il datore di lavoro, a patto che abbia almeno il diploma di scuola superiore e tre anni di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo a seguito di un corso di 16 ore e relativa attestazione o un dipendente a seguito di un corso di circa 68 ore (dipende dalla tipologia di attività), oppure un soggetto esterno che possiede i titoli adeguati. L’attestato ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti periodici.

Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

L’elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori deve essere oggetto di comunicazione all’INAIL. E’ obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore.

Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione squadra antincendio

Si tratta di un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:

  • incendio;
  • evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione. 
La durata del corso di formazione è in funzione del rischio di incendio della sede dell’attività (basso-medio-alto).

Designazione e formazione addetti squadra primo soccorso

Ai sensi del testo unico il datore di lavoro, oltre a designare e formare gli addetti al Primo soccorso, predispone un protocollo/piano per la gestione delle emergenze sanitarie, per poter attuare concretamente tutte le misure necessarie all’organizzazione del servizio.

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione. 
La durata del corso dipende dalla classificazione dell’azienda. (gruppo A=16 ore, gruppo B e C =12 ore). E’ previsto aggiornamento triennale.

Testo unico sicurezza sul lavoro: nomina del medico competente

La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Se l’azienda è sottoposta all’obbligo di sorveglianza sanitaria i lavoratori devono effettuare visita medica preventiva.

Formazione obbligatoria dei lavoratori

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere effettuata contestualmente all’assunzione, soltanto se non è possibile, deve essere completata entro 60 giorni.

Nella formazione obbligatoria (generale e specifica) dei lavoratori Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 6 ore. La formazione specifica varia a seconda del settore di attività.

Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci!

info@securitalia.net