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Il rischio sul lavoro è calcolabile?

Se il rischio sul luogo di lavoro sia calcolabile, e soprattutto come eventualmente quantificarlo, è una domanda a cui tutti gli addetti ai lavori hanno rivolto prima o poi la loro attenzione.

 

L’oggetto della risposta non è facilmente risolvibile, e trova riscontro nell’art 28 del D.Lgs 81/08, in cui si illustra genericamente come dovrebbe essere effettuata una Valutazione dei Rischichi dovrebbe effettuarla e con quali modalità e strumenti.

Tutti i Titoli del Testo Unico dal VI all’XI, e numerosi allegati, approfondiscono l’argomento entrando nel dettaglio della valutazione dei singoli e specifici rischi e cercando di fornire ai datori di Lavoro ed RSPP, gli strumenti e le indicazioni adeguate per calcolare, quantificare e misurare un rischio aziendale.

Di per se il concetto di Rischio viene definito come “La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.”

Il Rischio è dunque una probabilità, e calcolare una probabilità che un qualsiasi evento si manifesti è una operazione complessa, che deve tenere conto di numerose variabili e presupposti, non sempre facilmente prevedibili a priori.

Il pericolo e il danno

Due di queste variabili sono il Pericolo definito come “la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” ed il Danno “Accadimento che provoca malfunzionamenti di varia gravità ed una qualsiasi struttura, processo o persona”.

Di norma si definisce quindi il Rischio come la probabilità che il Pericolo provochi un Danno, ed attribuendo dei valori numerici in una tabella a matrice a probabilità e magnitudo (il danno appunto) si prova a quantificare il livello di Rischio incrociando i valori di partenza.

 

Appare tuttavia riduttivo il metodo che suggerisce di ricondurre qualsiasi tipo di Rischio ad un semplice algoritmo a matrice, senza tenere conto della numerose variabili e componenti che possono contribuire a modificare anche sostanzialmente il risultato. Un elenco non esaustivo di queste variabili potrebbe comprendere la presenza di Dispositivi di protezione, l’esistenza e l’applicazione di procedure di sicurezza, il grado di usura di attrezzature, materiali e strumenti, la misura della percezione del rischio individuale e la componente comportamentale degli operatori che può variare significativamente da soggetto a soggetto.
Tenere conto di tutte le possibili variabili, e soprattutto riuscire in qualche modo a quantificarle, è un compito difficile e indubbiamente oneroso.

Tuttavia riuscire a prevedere un Rischio ed in una certa misura a quantificarlo è richiesto, ed a questo scopo sono fruibili numerosi strumenti, linee guida ed esperienze che possono aiutare le figure preposte nell’elaborazione di una quanto più efficace valutazione dei rischi.

A parte i validi strumenti matematici e le numerose check-list oggi disponibili, un’attenta valutazione dei rischi non può tuttavia prescindere dall’esperienza diretta sul campo, dall’analisi storica degli accadimenti, dalla visita ai luoghi di lavoro e, soprattutto, dall’esperienza diretta dei lavoratori che sono le figure che quotidianamente si espongono ai rischi, che conoscono la realtà produttiva del loro settore meglio di chiunque altro e che possono dare un contributo indispensabile ed irrinunciabile ad una valutazione dei rischi realistica ed efficace, non elaborata solo sulla carta.

Norme per la segnaletica di sicurezza

Un importante aspetto legato da sempre alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che tuttavia trova applicazione e si estende anche consistentemente al di fuori di questo ambito, è la normativa che definisce e standardizza la segnaletica per la sicurezza, già ampliamente affrontato nel Testo Unico e recentemente interpretato e reso obbligatorio a livello Europeo con la normativa UNI/EN/ISO 7010/2012.

Fanno parte dei numerosi doveri del datore di lavoro anche gli adempimenti relativi all’utilizzo della segnaletica di sicurezza, con lo scopo di “avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte, vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.”

Il D.Lgs 81/08 affronta questo argomento negli articoli 161 e 162, e più nel dettaglio negli allegati :

  • LI – (articolo 262, comma 3) Segnali di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
  • XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza;
  • XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici;
  • XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni;
  • XXIX – Prescrizioni per i segnali luminosi.

In generale la segnaletica di sicurezza di tipo permanente, segue una nomenclatura convenzionata e riconosciuta a livello internazionale, classificando i segnali nelle categorie seguenti:

  • segnali di divieto di forma circolare con un pittogramma nero in campo bianco e cornice rossa;
  • segnali di pericolo o avvertimento di forma triangolare in campo giallo;
  • segnali prescrittivi con simbologia bianca in campo azzurro;
  • segnali di salvataggio con scritta o pittogrammi bianchi in campo verde;
  • segnali antincendio di forma quadrata o rettangolare con scritta bianca in campo rosso.

La segnaletica invece di tipo occasionale assume rilevanza nel momento in cui si voglia sottolineare l’importanza di un evento limitato nel tempo, focalizzando l’attenzione del ricevente su situazioni contingenti. Vengono in questo caso utilizzati segnali luminosi, vocali, acustici o gestuali.
In generale le segnalazioni devono essere sempre brevi e facilmente comprensibili anche dai non addetti ai lavori e tenendo conto delle eventuali situazioni ambientali di disagio, allarme e scarsa visibilità ipotizzabili in caso di una emergenza.

Un capitolo a parte è dedicato alla segnaletica che identifica i rischi specifici di tipo chimico e biologico, il nuovo regolamento internazionale REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals), introdotto in Europa a partire dal 2008 (REG 1272/2008/CE), stabilisce e standardizza tutta la normativa relativa alla produzione, al trasporto ed alla classificazione dei prodotti chimici, identificando di conseguenza nuovi pittogrammi di rischio e nuova segnaletica da adottare per i trasporti di sostanze pericolose. Vista la natura particolare e la complessità del regolamento 1272/08, il tema merita un approfondimento dedicato.

COME DIVENTARE RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

 

Collaborare alla gestione della prevenzione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro attraverso una corretta valutazione dei fattori di rischio e l’adozione di adeguate misure per tutelare la salute dei lavoratori. E’ l’attività principale del RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, una figura di raccordo tra datore di lavoro e dipendenti in materia di sicurezza, il cui ruolo è descritto in maniera dettagliata nel decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla sicurezza.

Nella norma si specifica che il RSPP viene nominato dal datore di lavoro, può essere un esperto interno o un professionista esterno all’azienda, che partecipa all’elaborazione di un piano di sicurezza attraverso la raccolta delle istanze dei lavoratori e quelle del datore di lavoro e promuovendo anche l’adozione di un programma di formazione e informazione per tutti i dipendenti. Il frutto del suo lavoro si concretizza poi nella partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, elaborato in collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che illustra i rischi, e le relative contromisure, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per diventare RSPP è necessario come requisito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in azienda e relazioni sindacali.

Obblighi da rispettare per gli ambulatori

Sicurezza sul lavoro negli ambulatori

Gli obblighi da rispettare in un ambulatorio con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 16 h
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) 
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h 
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

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Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Via Castellammare 140 – Gragnano (Napoli)

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(CS)

Buona Pasqua da Secur Italia

Il Presidente Francesco Nito e tutto lo Staff di Secur Italia inviano i più sentiti auguri di Buona Pasqua.

Via Antonio Salandra 18 – Roma

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Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(CS)

Via Castellammare 140- Gragnano (Napoli)

 

Procedura gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

 

Entalpia Mg

 

 

La sicurezza sul lavoro nei condomini

La sicurezza sul lavoro nei condomini

Una recente indagine dell’Euro-Istat ha indicato che circa il 54% degli Italiani vive in un condominio, una percentuale tra le più alte in Europa e significativamente al di sopra della media comunitaria (41% – dati Euro Istat del 2011).

 

In relazione al considerevole numero di persone che vivono in condominio quindi, è inevitabile pensare a queste realtà non solo come a luoghi di residenza o uffici/aziende private, ma anche come a veri e propri luoghi di lavoro in cui prestano la loro opera soggetti diversi ed eterogenei quali portieri, addetti ai servizi di pulizia, giardinieri, e lavoratori temporanei addetti alle manutenzioni periodiche (ascensori o caldaie) e straordinarie (riparazioni o ristrutturazioni di parti comuni). 

Una prima distinzione quindi da considerare è quella tra realtà condominiali con presenza di un amministratore, oggigiorno le più diffuse, e quelle prive di amministratore.

Condominio con amministratore

Nel caso in cui un condominio sia gestito da un amministratore su quest’ultimo ricadono responsabilità e attribuzioni proprie del datore di lavoro come da art 18 del D.Lgs 81/08, nei confronti dei soggetti sopracitati che prestano la loro attività nello stabile in oggetto; nel comune caso in cui un amministratore segua più realtà condominiali è possibile inoltre che si avvalga dell’aiuto di un coordinatore, sul quale ricadono le competenze di un dirigente per la sicurezza.

Nel caso inoltre in cui l’amministratore sia tenuto a coordinare il lavoro di più aziende che prestino la loro opera contestualmente all’interno del condominio, anche non necessariamente contemporaneamente, sarà sua responsabilità la verifica dei requisiti professionali come da art 26, e l’elaborazione del DUVRI in collaborazione e coordinamento con i Datori di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole imprese coinvolte.

Come previsto dalla normativa, infatti, ogni azienda o lavoratore autonomo, che presta la propria opera all’interno di un ambito di lavoro, deve poter produrre un documento in cui illustri la natura dei rischi introdotti dalla propria attività che possano causare interferenza con i rischi introdotti dalle altre aziende presenti.

 

Condominio senza amministratore

Nel caso in cui non vi sia un amministratore di condominio, ma siano quindi i condomini stessi a gestire gli aspetti logistici per quanto riguarda le attività ordinarie e straordinarie delle parti comuni, questi ultimi dovranno comunque attenersi e rispettare le disposizioni in materia di luoghi di lavoro come definito nell’art 3 del Testo Unico, e coordinare le attività delle eventuali imprese e dei lavoratori autonomi, che prestano il loro servizio, come se fossero un datore di lavoro a tutti gli effetti.

Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente su info@securitalia.net o WhatsApp 349 1599353

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Obblighi da rispettare per le biblioteche

Sicurezza sul lavoro nelle biblioteche

Gli obblighi da rispettare in una biblioteca con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi) rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • STESURA PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
  • Inoltre assicurarsi di avere:

 

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

 

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(Cosenza)

Via Castellammare 140 – Gragnano(Napoli)

Differenza tra DVR e DUVRI

DVR e Duvri

Capita spesso che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), venga erroneamente confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sulle differenze che intercorrono tra questi due documenti che, sebbene simili per alcuni aspetti, possiedono identità e significati profondamente diversi.

DVR

Il DVR, è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico.).
Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate.

Nel documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità , ed il piano di miglioramento per il futuro.
Inoltre il DVR deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali , l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare  e l’individuazione delle mansioni che svolgono i lavoratori a rischi specifici.

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche; ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.

DUVRI

Il DUVRI, , è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; ma in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive.

La responsabilità della redazione del DVR è sempre del Datore di Lavoro dell’azienda, e questo documento può essere consultato esclusivamente all’interno della stessa.

La responsabilità di redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

Per maggiori informazioni: info@securitalia.net

Sicurezza sul lavoro nei distributori di carburante

Gli obblighi da rispettare in un distributore di carburante con almeno un dipendente o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (rischio basso),
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO  (rischio alto) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • NOMINA E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all’INAIL).
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)
  •  

    PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353