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Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

La pausa al lavoro è un diritto?

La pausa durante l’orario lavorativo è un diritto stabilito dal D.Lgs. 66/2003, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.
La modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, se l’orario di lavoro eccede le sei ore ed al fine del recupero delle energie necessarie.
Al lavoratore deve quindi essere concessa una pausa tra l’inizio e la fine di ogni giornata lavorativa di almeno dieci minuti.

Approfittarsi della pausa caffè può essere motivo di licenziamento?

Gli effetti della pausa sulla salute e sulla produttività lavorativa sono comprovati.
La gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è facile per il datore di lavoro, che tende ad attuare provvedimenti in caso di pause frequenti e prolungate.
Allontanarsi regolarmente la pausa caffè può indurre il licenziamento, soprattutto se diventa un abituale passatempo in cui alcuni dipendenti trascorrono al mattino una buona mezz’ora o più davanti alla macchinetta del caffè senza neanche aver ancora iniziato a lavorare oppure durante la giornata.

Alla fine sul bilancio dell’azienda quella mezz’ora che sembra così irrilevante, in realtà equivale a circa il 7% dello stipendio “rubato” e motivo per cui il datore di lavoro potrebbe ritenere una giusta causa di licenziamento qualora questo sia un comportamento ripetuto nel tempo.

In caso di nuova impresa, entro quanto tempo Il Datore di Lavoro deve di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Quali aziende sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR?

La redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Non vi è l’obbligo di redigere il DVR per le aziende che non hanno dipendenti (liberi professionisti, imprese a gestione familiare, ditte individuali, aziende con un unico socio lavoratore).

La redazione del DVR deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In caso di nuova impresa, il Datore di Lavoro deve redigere tale documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Perché redigere il DVR?

La normativa vigente (D.Lgs.81/08) obbliga il Datore di Lavoro a redigere il DVR con lo scopo di prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La redazione del DVR è un obbligo che il Datore di Lavoro non può delegare.

Il DVR va aggiornato?

Si ricorda che il DVR deve essere aggiornato periodicamente, in particolar modo in presenza d’infortuni significativi, in seguito ad una modifica dei processi aziendali, o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne rivelino l’esigenza.

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HACCP: Obblighi e sanzioni

Il titolare di un’azienda che produce o somministra generi alimentari è soggetto all’obbligo di dotarsi di un sistema di autocontrollo alimentare.  Gli adempimenti di autocontrollo alimentare sono regolati dal sistema HACCP, indispensabile e obbligatorio per tutte le attività che trattano alimenti.

Obblighi di formazione

Il corso HACCP rappresenta un obbligo di legge per tutti coloro che hanno un contatto diretto o indiretto con cibi e bevande.

Tutti i dipendenti che lavorano all’interno di bar, mense, pizzerie-ristoranti ecc, e manipolano alimenti, sono tenuti a frequentare un Corso di addetto alla manipolazione alimenti di almeno 6 ore.

Secondo la recente normativa, anche il personale non qualificato, che non manipola alimenti è soggetto all’obbligo di formazione, in sostituzione dell’ex libretto sanitario.

All’interno di un azienda che manipola alimenti vige anche l’obbligo di nominare un responsabile della gestione delle procedure di autocontrollo(il titolare stesso potrà assumerne il ruolo o in alternativa potrà nominare un dipendente), con il compito di controllare le operazioni legate alla manipolazione degli alimenti e bevande. Il responsabile HACCP è soggetto all’obbligo di formazione di almeno 20 ore.

Documentazione

La normativa sulla sicurezza e l’igiene degli alimenti prevede l’obbligo per il lavoro di dotarsi di un Manuale per l’autocontrollo alimentare. Il Manuale HACCP, consono per ogni tipo di attività, dovrà essere redatto dal titolare dell’azienda – responsabile HACCP, avvalendosi di una consulenza professionale.

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Sanzioni

L’operatore del settore alimentare che non predispone di un sistema di autocontrollo HACCP (mancata formazione del personale che manipola alimenti, del responsabile alimentare, la redazione del manuale HACCP ecc) è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie. Il titolare dell’azienda che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene può essere punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000. L’operatore alimentare che non predispone procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP è soggetto a sanzioni che vanno da un minimo 1000 euro a un massimo di 6000 euro.

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Cosa deve fare il datore di lavoro nei confronti di un neoassunto?

  • Lo informa sull’azienda, sull’attività in generale e sui rischi per la salute, sulle regole, sui modi di lavorare per ridurre i rischi di infortunio o di malattia, sui comportamenti di seguire e verifica che impari lavorare in sicurezza;
  • Lo fa visitare da un medico per verificare l’idoneità e il suo stato di salute all’assunzione;
  • Gli fa conoscere l’ambiente di lavoro e favorisce il suo inserimento;
  • Gli dice chi è il RSPP , IL RLS, il nominativo del medico competente, chi sono i suoi superiori(dirigenti e preposti), gli addetti alle misure di emergenza e cosa fare in caso di incidente, infortunio o in caso di emergenza;
  • Lo informa dei compiti precisi della sua mansione, dei rischi ad essa legati e su quello che l’azienda ha fatto per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • Lo forma e lo addestra  come usare correttamente i mezzi di prevenzione collettiva e individuale in modo che possa svolgere i propri compiti in sicurezza;

Cosi’ ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

Pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso

L’art.45 del D.Lgs. 81/2008 conferma  la validità  del Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 che prevede i seguenti contenuti minimi  per il pacchetto  di medicazione e per la cassetta di pronto soccorso.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

  • Guanti sterili monouso(5 paia)
  • Visiera paraschizzi
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 1 litro(1)
  • Flaconi di soluzione  fisiologica da 500 ml(3)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(10)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(2)
  • Teli sterili monouso(2)
  • Pinzette da medicazione sterili monouso(2)
  • Confezione di rete elastica di misura media(1)
  • Confezioni di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure(2)
  • Rotoli di cerotto alto cm 2,5(2)
  • Un paio di forbici(1)
  • Lacci emostatici(3)
  • Ghiaccio pronto uso( 2)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(2)
  • Termometro
  • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

CONTENUTO MINIMO  DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

  • Guanti sterili monouso(2 paia)
  • Flacone di soluzione di cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 125 ml (1)
  • Flacone di soluzione fisiologica a 250 ml(1)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(1)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(3)
  •  Pinzette da medicazione sterili monouso(1)
  •  Confezione di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso(1)
  • Rotolo di cerotto alto cm 2,5(1)
  • Rotolo di benda orlata alta cm 10(1)
  • Un paio di forbici
  • Un laccio emostatico
  • Confezione di ghiaccio pronto all’uso(1)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(1)
  • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Per maggiori informazioni : info@securitalia.net

Un attestato di formazione cosa deve contenere per essere VALIDO? Quando devo RINNOVARLO?

Sicuro che l’attestato del corso che hai frequentato sia corretto?
Hai controllato che ci siano tutti i contenuti minimi previsti dalla normativa?
Vediamo i 6 punti minimi previsti che un attestato valido deve riportare.

  1. IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO DEL CORSO
  2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  3. DATI ANAGRAFICI ED IL PROFILO PROFESSIONALE DEL CORSISTA
  4. SPECIFICHE DEL CORSO + MONTE ORE FREQUENTATE
  5. PERIODO SVOLGIMENTO DEL CORSO
  6. FIRMA DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE

Attestato di formazione ESEMPIO, con i 6 punti riportati , previsti dalla normativa.

La scadenza dell’attestato sicurezza sul lavoro: quando rinnovarlo?

Gli attestati hanno una scadenza, per rinnovare la loro validità sono necessari anche corsi di aggiornamento specifici che differiscono in base al tipo di corso e al settore di riferimento. Se l’aggiornamento non viene effettuato entro la data prevista, la validità dell’attestato decade.

Di seguito, trovi la scadenza degli attestati sulla sicurezza sul lavoro in base al tipo di corso:

  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): si rinnova con un corso di aggiornamento da effettuare ogni 5 anni. Il corso di aggiornamento varia in base al rischio del settore: basso, medio o alto.
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): ha validità annuale e si rinnova con un corso di aggiornamento di 4 ore (rischio basso e medio) o 8 ore (rischio alto).
  • Addetto Antincendio: necessita un aggiornamento ogni 3 anni con una nuova formazione che varia in base al livello di rischio.
  • Addetto al Primo Soccorso: l’attestato ha una durata triennale che si rinnova con un corso di 4 ore (livello basso e medio) oppure 8 ore (livello alto).

Esistono poi dei certificati che documentano la messa in sicurezza del luogo di lavoro e devono essere realizzati dai responsabili, in base al tipo di edificio in cui è situata la sede aziendale. Parliamo in questo caso della prova di evacuazione, eseguita una volta all’anno per testare le procedure da adottare in caso di emergenza (incendio, terremoto o altra calamità). Questa prova coinvolge tutto il personale dell’azienda e deve essere documentata con un apposito verbale che indica le modalità di svolgimento dell’evacuazione. Un’altra verifica riguarda il corretto funzionamento degli strumenti e macchinari presenti in ufficio: gli estintori, gli ascensori e le porte di emergenza devono essere controllati o testati ogni sei mesi con il rilascio di un documento che ne autentica il corretto funzionamento.

Per tutelare la qualità di vita e la sicurezza dei lavoratori è fondamentale attenersi alle regole appena elencate: un’azienda di qualità si riconosce anche dall’attenzione verso i lavoratori e la sede in cui essi operano.

Obblighi da rispettare per le lavanderie

Sicurezza sul lavoro nelle lavanderie

Gli obblighi da rispettare in una lavanderia a secco con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO ;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPINTA E TRAINO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTI RIPETITIVI;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE ;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON;

 

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

  • Inoltre assicurarsi di avere:
  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Tabella aggiornata Corsi di Sicurezza sul Lavoro

Di seguito, la tabella  con gli aggiornamenti  per i Corsi di Sicurezza Sul Lavoro

NOME DEL CORSO DURATA(ore) VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio Basso – Medio – Alto (Datore di lavoro) 16/32/48 ENTRO 5 anni (si rinnova con 6/10/14 ore)
Nominato: RSPP Mod. B Comune 48 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP1 12 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP2 16 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP3 12 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP4 16 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base 28 ——
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione 24 ——
Formazione lavoratori art. 37 (formazione /informazione) da 8 a 16 5 anni (si rinnova con 6 ore)
Antincendio (basso – medio – alto) Da 4 – 8 a 16 3 anni (2 ore) / 3 anni (5 ore) / 3 anni (8 ore)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 32 ore 4 ore < 50 dip. ; 8 ore > 50 dip. ogni anno
Addetto PIMUS – ponteggi 28 4 anni (si rinnova con 4 ore)
Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali 32 5 anni (si rinnova con 8 ore)
Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi 32 5 anni (si rinnova con 8 ore)
Addetto ai lavori in quota 8 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Lavori elettrici sotto tensione (PES e PAV) 14 Ogni 5 anni aggiornamento (non ancora vincolante)
Coordinatore Sicurezza 120 5 anni (si rinnova con 40 ore)
Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili 8/10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Gru A Torre 12/14 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Gru Mobile 14/22 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Gru Per Autocarro 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli Elevatori Semoventi Con Conducente A Bordo 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli Semoventi A Braccio Telescopico 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli Industriali Semoventi 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi 16 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Trattori Agricoli O Forestali 8/13 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Escavatori Idraulici 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Escavatori A Fune 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Pale Caricatrici Frontali 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Terne 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Autoribaltabili A Cingoli 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne 16 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Pompe Per Calcestruzzo 14 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Attrezzature da lavoro generiche 8 Ogni macchina richiede una diversa certificazione
Preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi (PIMUS) 28 4 anni (si rinnova con 4 ore)
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C 12 3 anni (si rinnova con 4 ore)
Primo soccorso Aziende Gruppo A 16 3 anni (si rinnova con 6 ore)
Preposto 8 5 anni (si rinnova con 6 ore)
Dirigenti 16 5 anni (si rinnova con 6 ore)
HACCP – igiene Alim. Corso per addetti e Resp. a secondo leg. Regionale

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VIDEOTERMINALI: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce le regole che riguardano l’uso delle attrezzature con videoterminali (VDT) sui luoghi di lavoro.

 

Per videoterminale si intende, secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.lgs.81/08, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

 

Sono esclusi dalla categoria dei videoterminali: le calcolatrici, i registratori di cassa e gli strumenti informatici installati su attrezzature, macchine  e mezzi di trasporto. Rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 i computer portatili, per i quali (in caso di utilizzo prolungato) il Datore di lavoro deve dotare l’apparecchiatura informatica di una tastiera esterna, di un mouse e di un supporto sul quale collocare lo schermo.

Lo stesso articolo 173 D.lgs. 81/08 definisce lavoratore “videoterminalista”, colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per oltre 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.

 

Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi  deve compiere un’analisi dei posti di lavoro, per rilevare:

  • i rischi per la vista e per gli occhi;
  • i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
  • le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Successivamente deve disporre le misure idonee ad eliminare o ridurre questi rischi, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Il lavoratore che utilizza videoterminali in modo sistematico ha il diritto ad usufruire di una interruzione della sua attività attraverso delle pause o cambiamento di attività. Normalmente i contratti di lavoro contengono delle disposizioni che riguardano le modalità di effettuazione delle pause, le quali devono consistere in almeno 15 minuti ogni 2 ore trascorse di fronte ad un videoterminale. I lavoratori non possono rinunciare alle pause e le stesse non possono essere cumulate e poi godute alla fine della giornata lavorativa. Se poi il lavoratore presenta delle patologie particolari all’apparato visivo accertate dal medico competente, potrà concordare con l’azienda dei tempi di interruzione diversi oppure concordare di effettuare una “pausa attiva”, cioè lo svolgimento di un’altra attività lavorativa senza l’impiego di VDT, senza il movimento continuo delle braccia e delle mani, e senza l’assunzione di una postura uguale a quella tenuta lavorando ad un videoterminale.

Prima di essere destinati a svolgere un lavoro con attrezzature munite di VDT, i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica. La normativa prevede inoltre che un lavoratore addetto ai VDT debba essere sottoposto a visita medica di controllo ogni 2 anni se presenta delle limitazioni o se ha un’età superiore ai 50 anni, invece ogni 5 anni in condizioni di normalità visiva o con età inferiore ai 50 anni. Il lavoratore può anche richiedere personalmente di essere sottoposto a visita di controllo, qualora lo ritenga opportuno.

Vediamo ora i requisiti della postazione di lavoro dotata di videoterminale:

  • altezza della sedia: l’altezza della sedia deve essere tale da poter appoggiare completamente i piedi sul pavimento. Cosce e parte inferiore delle gambe devono formare un angolo di almeno 90 gradi.
  • seduta: la seduta deve essere regolabile in maniera tale da premere leggermente con la schiena contro lo schienale. Tra la seduta e la parte posteriore delle ginocchia dovrebbe esserci un piccolo spazio di  circa due dita.
  • schienale: lo schienale deve essere regolato in modo da permettere di spostare il busto all’indietro senza sforzo. Ciò nonostante, la sua curvatura dovrebbe garantire una resistenza sufficiente a sostenere la zona lombare in posizione seduta diritta.
  • altezza scrivania: una scrivania deve avere un’altezza regolabile tra i 65 e gli 85 centimetri, in modo da poterla adattare individualmente alla statura dell’utilizzatore. Nel caso in cui la scrivania venga utilizzata per più della metà del monte ore settimanale in posizione seduta, si può optare anche per un tavolo che consenta sia di lavorare seduti che in piedi. Esso deve avere un’altezza regolabile tra i 65 e i 125 cm, così da permettere al collaboratore di alternare in maniera ottimale le attività svolte nell’una o nell’altra posizione.
  • piano della scrivania: nella scelta del piano della scrivania, occorre porre attenzione a non scegliere materiali freddi (come i metalli) ed evitare anche le superfici riflettenti poiché causano fastidiosi abbagliamenti. La superficie di lavoro deve avere di dimensioni minime comprese tra 80 e 160 centimetri, e in ogni caso lo spazio deve essere adeguato per sistemare schermo, tastiera e mouse in maniera ergonomica. I bordi della scrivania devono essere arrotondati per evitare punti di pressione dolorosi.
  • poggiapiedi: un poggiapiedi può essere di aiuto se i piedi non possono essere completamente appoggiati sul pavimento, ma è comunque una soluzione di emergenza: meglio adattare l’altezza di sedia e scrivania alla statura di ognuno.

I braccioli di supporto non sono indispensabili; se però sono presenti, devono essere regolabili in altezza, larghezza e profondità.

Vediamo alcune regole per quanto riguarda il posizionamento degli strumenti di lavoro:

  • schermo: lo scherzo deve essere posizionato davanti al lavoratore, in maniera tale che non debba ruotare la testa di lato. L’altezza deve essere regolata in modo che il bordo superiore dello schermo si trovi alla distanza di un palmo sotto gli occhi del lavoratore. La distanza tra occhi e schermo deve corrispondere invece alla lunghezza di un braccio, un po’ di più se il monitor è di grandi dimensioni. Il lavoratore non deve avvicinare lo schermo se non riesce a leggere bene i testi visualizzati. Piuttosto, deve aumentare la dimensione dei caratteri sullo schermo.
  • tastiera e mouse: la tastiera deve essere posizionata di fronte al lavoratore. La distanza dal bordo della scrivania deve essere compresa tra i 10 e i 15 cm, in modo da potervi appoggiare facilmente i palmi delle mani. Il mouse deve essere tenuto più vicino possibile alla tastiera.
  • documenti di lavoro: i documenti di lavoro devono essere posizionati tra tastiera e schermo, non tra il lavoratore e la tastiera. Se possibile, tastiera, documenti e schermo devono essere tutti allineati su uno stesso asse.

Per concludere una serie di semplici regole per il videoterminalista:

  • poggiare bene i piedi a terra o su un poggiapiedi; distribuire uniformemente il peso sullo schienale e seduta della sedia da lavoro.
  • verificare che, una volta seduto, l’altezza del gomito corrisponda all’altezza dei tasti centrali della tastiera; cercare di tenere una posizione comoda e naturale per i polsi.
  • avere cura di allontanarsi dal monitor secondo quanto prescritto dalla legge (15 minuti ogni 120 minuti di lavoro);
  • tenere puliti occhiali da vista e monitor.

 

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