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Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

L’infortunio sul lavoro è un evento che:

  • Deve avvenire “in occasione” di lavoro
  • Deve derivare da una causa violenta
  • Causa la morte o la lesione fisica del lavoratore.

 

I requisiti sopra evidenziati sono essenziali affinché l’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) riconosca l’incidente come effettivo infortunio sul lavoro indennizzabile.

In linea di massima, la causa dell’infortunio è “violenta” quando:

  • È rappresentata da un agente “esterno” (es: traumi)
  • Ha avuto sufficiente idoneità lesiva (deve essere stata in grado, cioè, di causare la morte o la lesione fisica del lavoratore)
  • Ha agito “rapidamente”: la rapidità della causa violenta è riferita al tempo di azione della stessa, non al manifestarsi dei sintomi (es. trauma subìto ma sintomi che si manifestano anche uno o due giorni dopo)

 

Affinché l’infortunio possa essere considerato come avvenuto “in occasione” del lavoro, non è necessario né sufficiente che questo sia avvenuto nel luogo di lavoro né durante l’orario di lavoro, ma solo che sia avvenuto per il lavoro; infatti, vengono considerati infortuni sul lavoro anche quelli subiti dai lavoratori durante le pause di lavoro, durante le pause per bisogni corporali o per ristorarsi, quelli subiti nell’intento di soccorrere un collega o per salvare le attrezzature.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro di lieve o media gravità:

  • Informare (o far informare, se impossibilitati) immediatamente il proprio datore di lavoro
  • Rivolgersi immediatamente al medico dell’azienda, se presente, o al Pronto Soccorso, spiegando bene la dinamica di quanto accaduto
  • Farsi rilasciare dal medico curante il primo certificato medico con l’indicazione della diagnosi e dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro
  • Consegnare una copia del certificato al datore di lavoro, il quale dovrà presentare denuncia all’INAIL
  • Prima della scadenza della prognosi recarsi all’INAIL per stabilire, tramite visita medica di controllo, se proseguire o meno l’inabilità temporanea assoluta. In caso affermativo, verrà stabilita un’ulteriore visita di controllo e sarà rilasciato un certificato da consegnare il giorno stesso al proprio datore di lavoro, per la prosecuzione dell’inabilità temporanea. In caso di chiusura dell’infortunio, verrà invece redatto un apposito certificato di idoneità a riprendere il lavoro, da consegnare al proprio datore di lavoro.

 

In caso di infortuni lievi, con prognosi inferiore ai 3 giorni, l’INAIL non indennizza l’infortunio e il lavoratore avrà diritto alle sole prestazioni da parte del datore di lavoro.

 

Intervento delle autorità

Tutti i casi di infortuni gravi o gravissimi, con prognosi superiore ai 40 giorni lavorativi, vengono segnalati direttamente dall’INAIL o dagli organi di Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica, tenuta poi ad esercitare, d’ufficio, l’azione penale per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime, senza necessità di alcuna querela da parte dell’infortunato.
Nei casi di morte per infortunio del lavoratore la Procura della Repubblica avvierà, invece, un’indagine per omicidio colposo.

 

Risarcimento infortunio sul lavoro

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo assicurativo, ovvero sono obbligati ad assicurare tutti i propri dipendenti, collaboratori e lavoratori parasubordinati sia per gli infortuni sul lavoro che per le malattie professionali.
L’assicurazione è gestita dall’INAIL e ha lo scopo di garantire ai lavoratori, sia in caso di infortunio sul lavoro che di malattia professionale, la dovuta tutela sia sanitaria, riabilitativa ed economica.
Le prestazioni dell’INAIL hanno la caratteristica dell’automaticità, vengono cioè riconosciute al lavoratore anche se il suo datore non lo ha assicurato o non è in regola con il pagamento dei premi assicurativi.

Per maggiori informazioni, dubbi o perplessità contattaci su INFO@SECURITALIA.NET oppure su WHATSAPP 349 1599353 un nostro tecnico risponderà il più breve tempo possibile.

 

Un attestato di formazione cosa deve contenere per essere VALIDO? Quando devo RINNOVARLO?

Sicuro che l’attestato del corso che hai frequentato sia corretto?
Hai controllato che ci siano tutti i contenuti minimi previsti dalla normativa?
Vediamo i 6 punti minimi previsti che un attestato valido deve riportare.

  1. IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO DEL CORSO
  2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  3. DATI ANAGRAFICI ED IL PROFILO PROFESSIONALE DEL CORSISTA
  4. SPECIFICHE DEL CORSO + MONTE ORE FREQUENTATE
  5. PERIODO SVOLGIMENTO DEL CORSO
  6. FIRMA DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE

Attestato di formazione ESEMPIO, con i 6 punti riportati , previsti dalla normativa.

La scadenza dell’attestato sicurezza sul lavoro: quando rinnovarlo?

Gli attestati hanno una scadenza, per rinnovare la loro validità sono necessari anche corsi di aggiornamento specifici che differiscono in base al tipo di corso e al settore di riferimento. Se l’aggiornamento non viene effettuato entro la data prevista, la validità dell’attestato decade.

Di seguito, trovi la scadenza degli attestati sulla sicurezza sul lavoro in base al tipo di corso:

  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): si rinnova con un corso di aggiornamento da effettuare ogni 5 anni. Il corso di aggiornamento varia in base al rischio del settore: basso, medio o alto.
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): ha validità annuale e si rinnova con un corso di aggiornamento di 4 ore (rischio basso e medio) o 8 ore (rischio alto).
  • Addetto Antincendio: necessita un aggiornamento ogni 3 anni con una nuova formazione che varia in base al livello di rischio.
  • Addetto al Primo Soccorso: l’attestato ha una durata triennale che si rinnova con un corso di 4 ore (livello basso e medio) oppure 8 ore (livello alto).

Esistono poi dei certificati che documentano la messa in sicurezza del luogo di lavoro e devono essere realizzati dai responsabili, in base al tipo di edificio in cui è situata la sede aziendale. Parliamo in questo caso della prova di evacuazione, eseguita una volta all’anno per testare le procedure da adottare in caso di emergenza (incendio, terremoto o altra calamità). Questa prova coinvolge tutto il personale dell’azienda e deve essere documentata con un apposito verbale che indica le modalità di svolgimento dell’evacuazione. Un’altra verifica riguarda il corretto funzionamento degli strumenti e macchinari presenti in ufficio: gli estintori, gli ascensori e le porte di emergenza devono essere controllati o testati ogni sei mesi con il rilascio di un documento che ne autentica il corretto funzionamento.

Per tutelare la qualità di vita e la sicurezza dei lavoratori è fondamentale attenersi alle regole appena elencate: un’azienda di qualità si riconosce anche dall’attenzione verso i lavoratori e la sede in cui essi operano.

PERCHE’ SCEGLIERE ASSOCIAZIONE SECUR ITALIA?

PERCHE’ SCEGLIERE ASSOCIAZIONE SECUR ITALIA?

Professionalità, Competenza, Affidabilità e Attenzione al Cliente sono qualità che contraddistinguono le attività formative di Sicurezza e Formazione :

NUOVE AULE CORSI:  Accoglienti e facili da raggiungere sia con i mezzi pubblici che con i propri mezzi.  WI-FI Free.
TRAINING ROOM per le prove pratiche;
DOCENTI:  Esperti di sicurezza aziendale, con esperienza pluriennale ,in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.
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Attraverso la nostra piattaforma E-learning a è possibile frequentare a distanza i corsi senza spostarsi dall’ufficio o da casa.

Per maggiori informazioni: 

Mail: info@securitalia.net

Tel: 0818718216

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Sono in consegna presso la sede Territoriale di Gragnano(Napoli), le attestazioni di Aggiornamento RSPP/Datore di Lavoro; Con piacere assoluto,si comunicheranno le date dei seminari formativi Territoriali riferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto.

 

Il Presidente.

Docente: Francesco Nito

 

 

 

Orari Sportello della Sicurezza,sede Territoriale di Gragnano(Napoli):

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21.00

ed il Sabato dalle 9.00 alle 13.30

Telefono: 0818718216

Mail: info@securitalia.net

 

 

Alcune domande sui DPI  

 

Cosa sono i DPI?
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

La tuta è un DPI?
In generale no, perché non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

La cintura di sicurezza sul camion dell’azienda è un DPI?
No, non sono dispositivi di protezione individuale le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.

Quando si usano i DPI?
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Cosa sono i mezzi di protezione collettiva?
Sono dispositivi di protezione che non vanno indossati e che proteggono tutti i lavoratori di una certa area: ad esempio le tettoie di protezione contro la caduta di pietre, le reti per raccogliere i lavoratori che cadono dall’alto, un parapetto ecc.

Quali sono i requisiti di un DPI?
– essere marcati CE;
– essere adeguati ai rischi da prevenire; senza comportare di per sé un rischio maggiore;
– essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
– tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
– potere essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Cosa è la marcatura CE?
La marcatura CE è una marcatura che il fabbricante del prodotto mette sui propri prodotti per attestare che ha rispettato i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalla comunità europea per quel prodotto. È cioè una autocertificazione.

I prodotti marcati CE sono assolutamente sicuri?
No, i prodotti marcati CE sono sicuri solo se installati, utilizzati e mantenuti secondo le istruzioni del fabbricante.

Un DPI marcato CE protegge sicuramente il lavoratore?
NO. Il DPI marcato CE sicuramente non danneggia il lavoratore se usato secondo le istruzioni del fabbricante, ma potrebbe non essere idoneo a proteggere il lavoratore dai danni dovuti al suo lavoro. La scelta del DPI e la verifica dell’idoneità del DPI è compito del datore di lavoro, non del fabbricante del DPI.
Nella scelta occorre tenere conto di quanto indicato in precedenza.

La manutenzione del DPI è un dovere del lavoratore?
La manutenzione del DPI è un obbligo del datore di lavoro che può incaricare di ciò lo stesso lavoratore vigilando però che il lavoratore lo faccia e rimborsando le eventuali spese necessarie.

La consegna del DPI assolve il datore di lavoro da ogni responsabilità?
No, il datore di lavoro, dopo la consegna, ha l’obbligo di vigilare affinché i DPI vengano usati. La vigilanza deve essere come quella del buon padre di famiglia che arriva a punire i figli che non ubbidiscono e che non tollera che diventino abituali azioni pericolose quali quella del mancato utilizzo del DPI. In caso che il lavoratore insista a non utilizzare il DPI occorre attivare le procedure di richiamo, censura, multa, licenziamento secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in caso di disobbedienza senza giustificato motivo.

Quali sono gli obblighi del lavoratore riguardo i DPI?
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Il lavoratore può essere sanzionato se non usa i DPI?
Il lavoratore può essere sanzionato dall’ organo di vigilanza se non usa i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro con l’ammenda di €.150,00, da rivalutare ogni cinque anni in misura pari all’ indice Istat dei prezzi a consumo.           

 

Lavorare in sicurezza in Ufficio

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che prestano la loro attività all’interno di uffici, quindi una buona parte dei lavoratori italiani, è organizzata all’interno del D.Lgs 81/08, seguendo fondamentalmente due aspetti, distinti ma correlati tra di loro: i requisiti degli ambienti di lavoro e la valutazione dei rischi nell’ufficio.

I requisiti

Il primo dei due aspetti riguarda, in forma generale, i requisiti progettuali che devono possedere tutti i luoghi di lavoro.Vengono qui elencati e dettagliati tutti i requisiti generici relativi alla progettazione e realizzazione di uffici conformi alla normativa, quindi, per esempio:

  • Stabilità e Solidità dei materiali;
  • corretta realizzazione di Pavimenti, muri, soffitti, finestre;
  • predisposizione delle vie di fuga ed emergenza;
  • dimensione di  porte, portoni, scale ed il calcolo dei rapporti aero-illuminanti.

Molti dei requisiti sopra elencati vengono stabiliti come obbligatori per gli ambienti di lavoro in forma generale, e sono dunque applicabili a qualsiasi luogo di lavoro, ivi compresi gli uffici, lasciando al progettista l’onere di valutare la conformità normativa in relazione alla destinazione d’uso finale degli spazi.
Vi sono alcuni aspetti relativi alla progettazione degli uffici, tuttavia, che non possono essere genericamente assimilati agli altri luoghi di lavoro, di natura per esempio industriale, piuttosto che commerciale o artigianale.

La valutazione dei rischi

Il secondo aspetto invece è da ricercare tra gli articoli che, all’interno del Testo Unico, illustrano come effettuare una corretta valutazione dei Rischi aziendali.
Il Datore di Lavoro, che ha la responsabilità giuridica di un ambiente costituito anche solo in parte da uffici, coordinandosi con il Servizio di Protezione e Prevenzione, ha il dovere di effettuare un’attenta valutazione dei rischi applicabili a tale ambiente di lavoro e quindi di individuare quali siano i rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori d’ufficio, elaborare la relativa valutazione e predisporre le dovute misure preventive e protettive.
Sono quindi rischi applicabili, per esempio, il rischio da esposizione a Videoterminali (VDT)Titolo VII del D.Lgs 81/08, che obbliga inoltre il datore di lavoro ad effettuare la prevista sorveglianza sanitaria con una periodicità di due o cinque anni in base ad età e prescrizioni dei soggetti coinvolti.

Altresì importante è la valutazione del rischio Lavoro Stress Correlato, a cui sono esposti statisticamente quasi più i lavoratori di ufficio che non altre categorie; anche in questo caso se l’esito preliminare della valutazione indica presenza di stressa lavorativo, sarà opportuno procedere con le fasi di valutazione successive, ed eventualmente con supporto medico e psicologico.

Non sono da sottovalutare, inoltre, le valutazioni relative al rischio di esposizione a microclima e rumore, soprattutto in uffici molto affollati e di grandi dimensioni come gli open space ed i call center, così come in alcuni casi la valutazione dell’esposizione ad alcune sostanze chimiche prodotte per esempio dai toner di stampanti di vecchia generazione.

È sempre importante ricordare che il primo aspetto della prevenzione dai rischi è la consapevolezza di essere in presenza di un pericolo per la propria salute; sapere come comportarsi per prevenirlo e come eventualmente proteggersi; tutte informazioni che la normativa italiana impone di trasferire ai lavoratori, compresi colori che lavorano in ufficio, attraverso percorsi specifici e calibrati di formazione ed addestramento.

Il RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

 “Persona in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.???

Il  Datore di Lavoro può assumere direttamente lui l’incarico di RSPP solo nei seguenti casi (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008).:

•     Aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti;
•     Aziende agricole e zootecniche fino a 30 dipendenti;
•     Aziende della pesca fino a 20 dipendenti;
•     Altre aziende fino a 200 dipendenti.

L’assunzione di tale ruolo da parte del datore di lavoro impone la frequentazione al corso specifico per RSPP.

Il corso deve essere adeguato alla natura del rischio presente nell’attività (codice ATECO) e per tale motivo può variare nella durata di ore.

Rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore.

Sulla base dell’accordo “Stato Regioni??? del Dicembre 2011 il corso deve essere tenuto da soggetti formatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’intesa sancita in data 20 Marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 Gennaio 2009.

La mancata Formazione e/o nomina del RSPP costituisce una delle sanzioni più gravi del D. Lgs. 81/’08.

Per la violazione di tali articoli ed obblighi possono essere previste infatti sanzioni che variano da 1000  a 6000 euro e in casi ancora più gravi la sospensione dell’attività. 

 

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

» nominare il medico competente ;

» designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;

» fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

» limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento;

» richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;

» adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

» richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;

» informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

» adempiere agli obblighi di informazione, formazione;

» astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

» consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;

» elaborare il documento unico di valutazione rischi in caso di appalti;

» comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

» consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);

» munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;

» convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;

» aggiornare le misure di prevenzione;

» comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

» vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

 

NOMINA PRESIDENTE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

E’ con immenso piacere che l’Associazione Secur Italia ??? Europe Safety Operators???, in nome del Presidente,Francesco Nito e di tutto il consiglio direttivo ,comunica la nomina di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della dott.ssa Franco Monica ,PROFESSIONISTA ESEMPLARE in  implementazione di Sistemi Gestioni Qualità sin dal 1995 , valutatore di terza parte per con di Ente  RINA e proseguita a tutt’oggi con Ente  ANCCP srl ; laureata in Economia e Commercio ,abilitata alla professioni di Commercialista ,già docente per la norma UNI EN ISO 9001:2015

COMPLIMENTI!

Il Presidente

Francesco Nito

 

In foto: Sinistra Antonio Nito(Socio Fondatore Associazione Secur Italia)

Al Centro Dott.ssa Monica Franco(Presidente C.T.S.)

Destra Francesco Nito(Presidente Associazione Secur Italia)

 

Cosa sapere sui corsi di sicurezza.

I corsi sulla sicurezza sono molto importanti e necessari da seguire poiché aiutano a capire bene le norme attive nel settore in un dato momento.

Ogni azienda se ha almeno un dipendente assunto ha l’obbligo di frequentare e far partecipare i propri collaboratori assunti ai corsi sulla sicurezza sul lavoro per adeguare la propria Azienda alla normativa D.Lgs. 81/08, e successive modifiche.

Seguire i corsi di formazione sulla sicurezza significa anche capire chi sono i vari addetti alla sicurezza o il Responsabile Sicurezza dei lavoratori definito RLS.

Un’altra figura essenziale è il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione detto RSPP, addetto al primo soccorso e antincendio i quali hanno necessità di seguire dei corsi poiché devono ricevere una formazione sulla sicurezza sul lavoro conforme a quanto stabilito dalle legge.

Non solo esistono i corsi di formazione ma anche i corsi di aggiornamento.

Quali sono i corsi da seguire?
-Corso di Formazione ed informazione dei lavoratori;
-Corso per addetti antincendio;
-Corso per addetto di primo soccorso;
-Corso per R.L.S. Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza;
-Corso per R.S.P.P. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Al termine dei corsi sulla sicurezza e dopo aver superato il test di valutazione verranno rilasciati gli attestati al partecipante o dipendente.
I corsi sulla sicurezza comprendono anche:
-Antincendio;
-Attrezzature macchine operatrici;
-Igiene Alimentare HACCP;
-Primo Soccorso.