Obblighi da rispettare per Bed And Breakfast o affittacamere.
Sicurezza sul lavoro per bed and breakfast ed affittacamere
I bed and breakfast e gli affittacamere, sono strutture extra alberghiere, che differiscono dai più comuni hotel, per il numero massimo di stanze e la tipologia di alimenti che possono essere somministrati.
Il quesito che più frequentemente ci viene posto, riguarda la delicata questione della gestione della sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro: I bed and breakfast e gli affittacamere, si devono attenere alle normative europee che regolamentano gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro?
Tutte queste tipologie di strutture hanno a che fare con la manipolazione e la somministrazione di cibo, nel momento in cui si serve la colazione alla propria clientela.
E’ necessario, pertanto, che anche le strutture come bed and breakfast, affittacamere professionali e non, applichino l’autocontrollo alimentare attraverso il sistema h.a.c.c.p. adeguandosi così al Reg.CE 852/2004 e a tutte quelle normative in materia di sicurezza alimentare. Redigere quindi il piano di autocontrollo alimentare e le campionature analitiche. E’ chiaro che gli operatori del settore alimentare e il personale alimentarista di queste strutture, debbano anche seguire un percorso formativo , ovvero il cosidetto corso h.a.c.c.p. sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria.
Per quanto riguarda invece il tema della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tali strutture poiché inferiori ai 25 posti letto, dovranno attenersi al titolo III° del D.M. 10/3/98 e s.m.i.:
Documento di valutazione dei rischi;
Nomina RSPP;
Nomina e formazione addetti antincendio e primo soccorso;
Formazione generale + specifica per tutti i lavoratori;
Elezione e formazione RLS;
Posizionamento cartellonistica di sicurezza;
Installazione di estintori portatili ogni 200 mq di superficie utile;
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Sorveglianza sanitaria obbligatoria
La sorveglianza sanitaria è costituita dunque da visite mediche e da eventuali altre esami ( di laboratorio, radiografie o altro) eseguiti con scadenza di solito annuale o comunque decisa dal medico competente. Egli deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio dell’idoneità.
La sorveglianza sanitaria è effettuata attraverso:
- Visita medica preassuntiva, preventiva, in occasione del cambio della mansione o dopo 60 giorni di malattia per valutare l’idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica periodica stabilita in una volta l’anno salvo diversa disposizione del medico competente o dell’organo di vigilanza;
- Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
- Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(per esempio per esposizioni ad agenti chimici, cancerogeni o biologici)
La pausa al lavoro è un diritto?
La pausa durante l’orario lavorativo è un diritto stabilito dal D.Lgs. 66/2003, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.
La modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, se l’orario di lavoro eccede le sei ore ed al fine del recupero delle energie necessarie.
Al lavoratore deve quindi essere concessa una pausa tra l’inizio e la fine di ogni giornata lavorativa di almeno dieci minuti.
Approfittarsi della pausa caffè può essere motivo di licenziamento?
Gli effetti della pausa sulla salute e sulla produttività lavorativa sono comprovati.
La gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è facile per il datore di lavoro, che tende ad attuare provvedimenti in caso di pause frequenti e prolungate.
Allontanarsi regolarmente la pausa caffè può indurre il licenziamento, soprattutto se diventa un abituale passatempo in cui alcuni dipendenti trascorrono al mattino una buona mezz’ora o più davanti alla macchinetta del caffè senza neanche aver ancora iniziato a lavorare oppure durante la giornata.
Alla fine sul bilancio dell’azienda quella mezz’ora che sembra così irrilevante, in realtà equivale a circa il 7% dello stipendio “rubato” e motivo per cui il datore di lavoro potrebbe ritenere una giusta causa di licenziamento qualora questo sia un comportamento ripetuto nel tempo.
RLS( Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) Chi è e cosa fa?
Con l’acronimo RLS intendiamo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e non è da confondere assolutamente con il Lavoratore Preposto. Nonostante le similitudini, i due ruoli si distinguono già a partire dalla loro investitura. Se il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori, il Preposto viene scelto dalla dirigenza.
Chi è l’RLS?
L’RLS è fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, facendosi promotore per essi della prevenzione e garante della loro incolumità. La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si istituisce a livello di comparto, sito produttivo o territoriale (RLST), ed è necessaria anche per le aziende con uno solo lavoratore.
Egli viene eletto dai lavoratori, in caso questa elezione non dovesse avvenire, sarà l’organismo paritetico a fornire i nominativi degli RLST indicati per l’azienda, all’INPS. In aziende con meno di 15 lavoratori viene scelto dagli stessi, quando il numero, invece, supera i 15 l’elezione si tiene nell’ambito delle rappresentanze sindacali. La nomina, salvo che non siano stati presi diversi accordi interni, avviene nella giornata nazionale della Sicurezza sul Lavoro.
Il numero minimo di RLS per azienda è:
- 1 RLS da 1 fino a 200 lavoratori
- 3 RLS da 201 lavoratori fino a 1000
- 6 RLS da 1001 lavoratori in poi
COSA FA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA?
L’attività del RLS, generalmente, consiste in vigilanza, consultazione, controllo e prevenzione.
Andando per capi sommari, questa figura può e/o deve:
> Essere consultato per quanto riguarda la valutazione dei rischi, per quel che concerne la prevenzione e l’abbattimento di essi.
> Essere consultato in merito alla designazione dei responsabili antincendio, responsabili primo soccorso, medico competente e percorsi d’esodo.
> Essere interpellato per l’organizzazione della formazione legittimata dall’art.37 TU 81/08.
> Accedere ai luoghi in cui si svolgono le operazioni ordinarie di lavoro.
> Partecipare alla riunione periodica che viene indicata dall’art. 35 TU 81/08.
> Effettuare ispezioni interne all’azienda, anche a sorpresa, sempre accompagnato dal Datore di Lavoro.
> Ricevere tutta la documentazione aziendale in merito alla Sicurezza sul lavoro.
> Ricevere informazioni dai servizi di vigilanza.
Per concludere, ricordiamo che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, insieme al Lavoratore Preposto, il Medico Competente e l’RSPP è una figura imprescindibile per la Sicurezza sul Lavoro.
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Quando è obbligatorio il piano di emergenza e di evacuazione?(PEE)
E’ un atto che comprende tutte le precauzioni da prendere in caso di emergenza che deve essere disponibile a tutti. L’obiettivo è quello di anticipare le situazioni di pericolo permettendo agli impiegati di lasciare la postazione di lavoro in tempo.
Per chi è obbligatorio il PEE?
Il piano di emergenza è previsto dalla legge, come dettato dal decreto legislativo 81/2008 per tutte le imprese proficue dove lavorano almeno 10 dipendenti e nelle imprese dove è presente la sorveglianza dei vigili del fuoco;
Chi stabilisce il piano di emergenza?
Il PEE viene costituito dal dirigente d’azienda cooperando con il(RSPP)Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nel redigere il PEE si considera:
- il tipo di attività
- il tipo di struttura
- l’organizzazione dello staff di emergenza
- l’intervento di personale esterno
- i turni di lavoro
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve:
- pianificare l’addestramento del personale regolarmente
- far rispettare le norme di sicurezza
- organizzare le prove e i piani di evacuazione producendo ogni volta un verbale con eventuali modifiche da aggiungere al piano di evacuazione
- controllare il lavoro svolto dagli impiegati addetti al controllo regolare degli estintori, idranti o delle varie luci di emergenza
- redigere il registro dei controlli precedentemente effettuati dove devono esserci tutte le annotazioni riguardo efficienza di impianti elettrici, luci d’emergenza, delle uscite di sicurezza e dei dispositivi antincendio
I contenuti del PEE
Nel PEE ci sono le azioni pianificate da avviare in situazioni di rischio per le persone, le strumentazioni e l’ambiente, con lo scopo di:
- fornire, ai destinatari del PEE, le modalità per prevenire una situazione d’allarme
- affrontare il pericolo fin dal primo avvenimento, per contenere, controllare gli effetti e per riportare velocemente la situazione alle normali condizioni
Nel piano di solito viene predisposta anche una pianta dell’edificio dove ci sono indicazioni sui piani, le scale, gli ascensori e le aree sicure.
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Vantaggi per gli associati nell’area Nord-Ovest del territorio Italiano
Così come da progetto formativo di miglioramento e tutela dei lavoratori si è svolto nel mese di febbraio 2018 un incontro formativo per i datori di lavoro /RSPP associati nell’area Nord-Ovest del territorio Italiano e precisamente nella sede di Viale San Marco n. 36 di Monfalcone(Gorizia);
Al termine dell’incontro riservato esclusivamente ai Datori di Lavoro/Rspp, è stata rilasciata ai discenti associati, un’attestazione di aggiornamento ,valevole per il prossimo quinquennio.
*Vantaggio riservato esclusivamente alle aziende associate Secur Italia “Europe Safety Operators???.
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TUTTE le Attività commerciali sono tenute agli adempimenti minimi previsti dal D.Lgs 81/08
Tali adempimenti comprendono:
1- Mettere a norma l’ambiente di lavoro con le verifiche periodiche dell’impianto elettrico, della messa a terra, mediante l’utilizzo di attrezzature ergonomiche, adeguata illuminazione, etc..
2- Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (per le nuove attività entro 90 giorni dall’apertura)
3- Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.) che può essere lo stesso Datore di Lavoro, con conseguente obbligo di seguire un corso di 16 ore
4- Nominare uno o più addetti al primo soccorso e gestione emergenze e uno o più addetti antincendio ed evacuazione per ogni ambiente di lavoro dell’Attività. Tali addetti dovranno conseguire attestati dopo aver seguito gli appositi corsi. Nel caso di Aziende con meno di 5 dipendenti il Datore di Lavoro che non ha assunto l’incarico di R.S.P.P. può essere l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso, seguendo gli appositi corsi.
Il corso di Addetto al primo soccorso e gestione emergenze deve essere aggiornato ogni 3 anni con 4 ore di prova teorico-pratica.
5- Far eleggere dai lavoratori il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con verbale di assemblea e conseguente verbale di elezione o, in caso di mancata elezione, redigere apposito verbale,tramite il consulente del lavoro , comunicare all’INAIL il nominativo.
Nel caso il R.L.S. sia stato eletto tra i lavoratori la persona designata dovrà seguire un corso di 32 ore.
In generale il numero di R.L.S. è di:
– 1 in Aziende che occupano fino a 200 lavoratori
– 3 in Aziende che occupano da 201 a 1000 lavoratori
– 6 in Aziende che occupano oltre 1000 lavoratori
6- Il Datore di lavoro dovrà effettuare la Formazione ,l’Informazione e l’addestramento ai lavoratori sulla natura generale dei rischi presenti in azienda e sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione adottate.
Dovrà altresì informare,formare ed addestrare i lavoratori all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I .)
Se necessario ai sensi dell’ASR del 22 febbraio 2012 ,informare,formare e addestrare mediante strutture convenzionate alla formazione certificata gli addetti all’utilizzo di :
– gru, carri ponte, carrelli elevatori…
– movimentazione manuale di carichi
– dispositivi di protezione dell’udito
7- Nomina del Medico Competente: .
Il Medico Competente nominato con l’assunzione da parte della ditta anche di un solo dipendente redigerà un protocollo sanitario in base ai rischi di Valutazione redatti a cui ha partecipato .
8- Adottare idonei Presidi di sicurezza ed in particolare mezzi estinguenti idonei e cassette di primo soccorso per ogni unità lavorativa e provvedere alla manutenzione puntuale di questi.
Importante è inoltre dotarsi di adeguata cartellonistica di sicurezza per individuare i luoghi dove sono presenti gli estintori, le cassette di primo soccorso, le vie di fuga, le uscite di sicurezza etc..
9- Provvedere alla consegna dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) .
Per maggiori informazioni:
info@securitalia.net
RSPP: Cos’è e quali sono i suoi compiti in azienda
L’RSPP(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), è una figura obbligatoria in tutte le aziende.
CHI PUO’ ESSERE RSPP?
- Il Datore di Lavoro, che effettuerà un corso di formazione pari a 16 – 32 o 48 ore;
- Lavoratore interno, la normativa prevede che per alcune realtà aziendali, l’RSPP, debba essere necessariamente interno;
- Consulente Esterno.
QUALI SONO I COMPITI DELL’RSPP?
L’RSPP è un vero GESTORE DELLA SICUREZZA; è l’individuo che ha funzione consultiva e propositiva che presenti i piani di formazione dell’azienda e che collabori con il Datore di Lavoro ai fini della Valutazione del Rischio.
COME SCEGLIERE L’RSPP ADATTO?
Primo requisito, ovviamente, in base alla competenza , professionalità e precisione nel gestire le tue scadenze(ad esempio, Manutenzioni, corsi, piano formativi , DVR e tanto altro ancora)
Pertanto, ricordiamo che L’Associazione SecurItalia, offre supporto nella gestione di tutti gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene, antincendio, sistemi di gestione, ove richiesto assunzione di Incarico RSPP ESTERNO;
Forniamo supporto alle imprese nella gestione della sicurezza e degli adempimenti aziendali in materia, nella risoluzione di pratiche aziendali in materia di sicurezza, nel supporto tecnico per la realizzazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza garantendo la massima serietà e qualità nel servizio offerto.
La nostra professionalità viene inoltre offerta a servizio di numerosi Studi Professionali che hanno acquisito nello un partner di rilievo nella gestione delle pratiche relative a Sicurezza in Edilizia, Sicurezza sul lavoro, Incarico RSPP ESTERNO .
Cos’è e a cosa serve la RIUNIONE PERIODICA?
In base all’art. 35 del D.lgs. 81/08 il Datore di Lavoro, con più di 15 dipendenti deve indire una volta all’anno OBBLIGATORIAMENTE una riunione periodica;
Con meno di 15 dipendenti invece, può essere richiesta dal Rappresentante dei Lavoratori(RLS)
CHI PARTECIPA ALLA RIUNIONE?
Alla riunione periodica DEVONO partecipare:
il Datore di Lavoro o delegato (D.L.)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione( R.S.P.P.)
il Medico Competente (M.C.)
ed infine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
COSA VIENE ESAMINATO NELLA RIUNIONE PERIODICA?
Sono essenzialmente 4 punti che il D.L. sottopone ai partecipanti:
- Documento Valutazione dei Rischi;
- Andamento infortuni e malattie professionali;
- Criteri scelti e caratteristiche tecniche dei Dispositivi di Protezione Individuale(D.P.I.)
- Programma di formazione dei lavoratori
La riunione periodica avrà luogo anche in eventuali variazioni dell’esposizione dei rischi aziendali( ad Es. Introduzione di un nuovo macchinario in azienda).
Alla fine di una riunione verrà redatto un verbale e potrà essere consultato da tutti i partecipanti.
Incontro formativo Datore di lavoro/Rspp del 27 gennaio 2018
Alla presenza del Presidente Francesco Nito e del docente formatore Antonio Sanges, si è svolto, presso la sede formativa di Gragnano(Na), l’incontro formativo e dibattito inserito nel progetto annuale di “ Vantaggi per gli Associati”.
L’incontro ha visto la presenza numerosa di Datori di Lavoro inseriti nell’elenco delle aziende Associate facenti parte del comprensorio napoletano; La soddisfazione è stata la presenza attiva dei partecipanti che hanno avuto modo di approfondire ed esprimere dubbi e perplessità riguardanti la conduzione giornaliera del cantiere. Tale incontro sarà replicato in tutte le sedi territoriali dell’Associazione.
A tutti i discenti sarà consegnato, così come previsto dall’Accordo Stato-Regione,l’aggiornamento quinquennale di RSPP/DATORE DI LAVORO.