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COME DIVENTARE RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

 

Collaborare alla gestione della prevenzione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro attraverso una corretta valutazione dei fattori di rischio e l’adozione di adeguate misure per tutelare la salute dei lavoratori. E’ l’attività principale del RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, una figura di raccordo tra datore di lavoro e dipendenti in materia di sicurezza, il cui ruolo è descritto in maniera dettagliata nel decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla sicurezza.

Nella norma si specifica che il RSPP viene nominato dal datore di lavoro, può essere un esperto interno o un professionista esterno all’azienda, che partecipa all’elaborazione di un piano di sicurezza attraverso la raccolta delle istanze dei lavoratori e quelle del datore di lavoro e promuovendo anche l’adozione di un programma di formazione e informazione per tutti i dipendenti. Il frutto del suo lavoro si concretizza poi nella partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, elaborato in collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che illustra i rischi, e le relative contromisure, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per diventare RSPP è necessario come requisito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in azienda e relazioni sindacali.

Obblighi da rispettare per gli ambulatori

Sicurezza sul lavoro negli ambulatori

Gli obblighi da rispettare in un ambulatorio con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 16 h
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) 
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h 
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Via Castellammare 140 – Gragnano (Napoli)

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(CS)

Procedura gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

 

Entalpia Mg

 

 

La sicurezza sul lavoro nei condomini

La sicurezza sul lavoro nei condomini

Una recente indagine dell’Euro-Istat ha indicato che circa il 54% degli Italiani vive in un condominio, una percentuale tra le più alte in Europa e significativamente al di sopra della media comunitaria (41% – dati Euro Istat del 2011).

 

In relazione al considerevole numero di persone che vivono in condominio quindi, è inevitabile pensare a queste realtà non solo come a luoghi di residenza o uffici/aziende private, ma anche come a veri e propri luoghi di lavoro in cui prestano la loro opera soggetti diversi ed eterogenei quali portieri, addetti ai servizi di pulizia, giardinieri, e lavoratori temporanei addetti alle manutenzioni periodiche (ascensori o caldaie) e straordinarie (riparazioni o ristrutturazioni di parti comuni). 

Una prima distinzione quindi da considerare è quella tra realtà condominiali con presenza di un amministratore, oggigiorno le più diffuse, e quelle prive di amministratore.

Condominio con amministratore

Nel caso in cui un condominio sia gestito da un amministratore su quest’ultimo ricadono responsabilità e attribuzioni proprie del datore di lavoro come da art 18 del D.Lgs 81/08, nei confronti dei soggetti sopracitati che prestano la loro attività nello stabile in oggetto; nel comune caso in cui un amministratore segua più realtà condominiali è possibile inoltre che si avvalga dell’aiuto di un coordinatore, sul quale ricadono le competenze di un dirigente per la sicurezza.

Nel caso inoltre in cui l’amministratore sia tenuto a coordinare il lavoro di più aziende che prestino la loro opera contestualmente all’interno del condominio, anche non necessariamente contemporaneamente, sarà sua responsabilità la verifica dei requisiti professionali come da art 26, e l’elaborazione del DUVRI in collaborazione e coordinamento con i Datori di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole imprese coinvolte.

Come previsto dalla normativa, infatti, ogni azienda o lavoratore autonomo, che presta la propria opera all’interno di un ambito di lavoro, deve poter produrre un documento in cui illustri la natura dei rischi introdotti dalla propria attività che possano causare interferenza con i rischi introdotti dalle altre aziende presenti.

 

Condominio senza amministratore

Nel caso in cui non vi sia un amministratore di condominio, ma siano quindi i condomini stessi a gestire gli aspetti logistici per quanto riguarda le attività ordinarie e straordinarie delle parti comuni, questi ultimi dovranno comunque attenersi e rispettare le disposizioni in materia di luoghi di lavoro come definito nell’art 3 del Testo Unico, e coordinare le attività delle eventuali imprese e dei lavoratori autonomi, che prestano il loro servizio, come se fossero un datore di lavoro a tutti gli effetti.

Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente su info@securitalia.net o WhatsApp 349 1599353

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(Cosenza)

Via Castellammare 140 – Gragnano(Napoli)

Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro Online

Quali corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro possono essere svolti in eLearning?

Negli Accordi Stato-Regioni del 2011 la “modalità e-learning” viene prevista per queste tipologie di corsi:

  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vengono ampliati i corsi ammessi in e-learning:

  • i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
  • la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Ricordiamo anche che la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.

Quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:

  • Docenti-formatori per la sicurezza
  • Coordinatori per la Sicurezza

Con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (esclusi i moduli pratici)”.

 

A seguito dei limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:

  • RLS ;
  • Addetti antincendio e al Primo Soccorso;

Per garantire qualità ed efficacia della formazione in modalità e-Learning, Associazione Secur Italia  utilizza i corsi online di formazione obbligatoria (sicurezza e salute sul lavoro, privacy, qualità, ambiente) realizzati da  una piattaforma e-Learning completa, facile ed economicamente vantaggiosa per la gestione della formazione on-line o blended.

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WhatsApp: 349 1599353

Sicurezza sul lavoro nei distributori di carburante

Gli obblighi da rispettare in un distributore di carburante con almeno un dipendente o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (rischio basso),
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO  (rischio alto) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • NOMINA E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all’INAIL).
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)
  •  

    PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è costituita dunque da visite mediche e da eventuali altre esami ( di laboratorio, radiografie o altro) eseguiti con scadenza di solito annuale o comunque decisa dal medico competente. Egli deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio dell’idoneità.

La sorveglianza sanitaria è effettuata attraverso:

  • Visita medica preassuntiva, preventiva, in occasione del cambio della mansione o dopo 60 giorni di malattia per valutare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica stabilita in una volta l’anno salvo diversa disposizione del medico competente o dell’organo di vigilanza;
  • Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(per esempio per esposizioni ad agenti chimici, cancerogeni o biologici)
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:
a) una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro e/o sull’uomo;
b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente;
c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
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La pausa al lavoro è un diritto?

La pausa durante l’orario lavorativo è un diritto stabilito dal D.Lgs. 66/2003, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.
La modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, se l’orario di lavoro eccede le sei ore ed al fine del recupero delle energie necessarie.
Al lavoratore deve quindi essere concessa una pausa tra l’inizio e la fine di ogni giornata lavorativa di almeno dieci minuti.

Approfittarsi della pausa caffè può essere motivo di licenziamento?

Gli effetti della pausa sulla salute e sulla produttività lavorativa sono comprovati.
La gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è facile per il datore di lavoro, che tende ad attuare provvedimenti in caso di pause frequenti e prolungate.
Allontanarsi regolarmente la pausa caffè può indurre il licenziamento, soprattutto se diventa un abituale passatempo in cui alcuni dipendenti trascorrono al mattino una buona mezz’ora o più davanti alla macchinetta del caffè senza neanche aver ancora iniziato a lavorare oppure durante la giornata.

Alla fine sul bilancio dell’azienda quella mezz’ora che sembra così irrilevante, in realtà equivale a circa il 7% dello stipendio “rubato” e motivo per cui il datore di lavoro potrebbe ritenere una giusta causa di licenziamento qualora questo sia un comportamento ripetuto nel tempo.

Un’azienda con più sedi può redigere un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

L’obbligo del DVR

In ogni azienda con almeno un dipendente il Datore di Lavoro è obbligato a redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR), collaborando con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il DVR deve essere redatto per prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In caso di più sedi …

Se un’azienda ha più sedi operative, può essere redatto un unico DVR in cui sia presente la valutazione dei rischi per le diverse sedi.
Il DVR, redatto secondo quanto riportato all’art.28 del D.Lgs.81/08, deve essere uno solo; inoltre la copia del DVR deve essere presente in ogni sede.
La non presenza del DVR nella sede è una violazione del Datore di Lavoro all’art.29, comma 4, D.Lgs.81/08  punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2000 a € 6600 ai sensi dell’art.55, comma 5, lettera f.

 

Per maggiori informazioni, contattaci su info@securitalia.net