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Vantaggi per gli associati – Incontro formativo per Datore di lavoro – RSPP con rilascio attestazione di aggiornamento quinquennale

Vantaggi per gli associati – Incontro formativo per Datore di lavoro – Rspp con rilascio attestazione  di aggiornamento quinquennale.

Così come da progetto formativo di miglioramento e tutela dei lavoratori è indetto per il giorno 27 gennaio 2018 il primo, di numerosi incontri formativi di esclusivo vantaggio per le aziende associate;si terrà presso l’aula di via Castellammare n.140, dalle ore 17 :00 un seminario di formazione per la risoluzione delle problematiche lavorative, rapporto con le istituzioni e coordinatori della Sicurezza.
Il Presidente ,docente Francesco Nito comunica che al termine di tale incontro riservato esclusivamente ai Datori di Lavoro/Rspp,delle aziende associate,  sarà rilasciato un’attestazione di aggiornamento ,valevole per il prossimo quinquennio.
Vantaggio riservato esclusivamente alle aziende associate Secur Italia “Europe Safety Operators.

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Videosorveglianza- Procedura veloce per impianti antifurto

Videosorveglianza: la nota dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che gli impianti antifurto, pur se dotati di fotocamera o videocamera, attivandosi solo quando accedono ai locali aziendali persone esterne, ed essendo installati allo scopo di proteggere il patrimonio aziendale, potranno essere autorizzati dall’INL con una procedura più rapida di quella ordinaria prevista per l’installazione di strumenti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Gli strumento di controllo a distanza

L’articolo 4 della L. 300/1970 tratta dell’installazione degli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza sull’attività del lavoratore; la prima riforma all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, intervenuta con il D.Lgs. n. 151/2015, ha comportato però una configurazione in parte diversa dell’obbligo di installazione, prevedendo una versione “alleggerita??? del divieto: infatti pur ribadendo che gli strumenti di videosorveglianza, ovvero quelli dai quali possa derivare un controllo dell’attività dei lavoratori, debbano rispondere necessariamente ad alcune esigenze che riguardano l’organizzazione, la sicurezza sul lavoro ovvero la tutela del patrimonio aziendale, prevede d’altro canto che gli strumenti in uso al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa così come gli strumenti di rilevazione delle presenze, non necessitino di richiesta di accordo/autorizzazione.

 

La richiesta prima dell’installazione

Così, qualora si renda necessaria l’installazione di strumentazioni non rientranti nella previsione del comma 2 dell’art. 4, diviene assolutamente necessario e imprescindibile procedere all’accordo di cui all’art. 4 comma 1, Statuto dei Lavoratori, o alla richiesta di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nello specifico alla sede territoriale di competenza. Esistono infatti due diverse strade, a seconda della condizione soggettiva di ciascuna impresa:
• nel caso in cui l’azienda superi i 15 dipendenti sarà necessario adire preventivamente le RSA o RSU allo scopo di trovare un accordo in sede sindacale per l’installazione degli strumenti necessari, ma dai quali possa eventualmente derivare un controllo a distanza;
• nel caso in cui l’azienda non abbia delle rappresentanze sindacali interne, abbia un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero non sia riuscita a raggiungere un accordo con le citate RSA o RSU, sarà necessario procedere a richiesta di autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.

Esiste però una casistica per la quale non è previsto l’obbligo di accordo o autorizzazione: infatti, nel caso in cui gli strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ovvero ancora se gli strumenti in questione riguardano la registrazione degli accessi e delle presenze, l’azienda potrà legittimamente installarli senza la necessità di preventiva autorizzazione/accordo.

 

L’obiettivo dell’installazione e i chiarimenti in merito

Così per installare legittimamente un sistema di controllo, è necessario ribadire che il controllo stesso non deve fare riferimento al lavoratore, ma deve avere come scopo unico quello di tutelare le condizioni aziendali, la sicurezza sul lavoro, o di garantire alcune condizioni organizzative, così che si eviti con qualsiasi mezzo l’eventualità del controllo a distanza dei lavoratori.
Tanti sono stati gli strumenti tenuti in considerazione nel corso del tempo con riferimento all’obbligo o meno di procedere ad autorizzazione, in relazione al fatto che altrettanti sono gli strumenti al giorno d’oggi che possono permettere un qualsivoglia tipo di controllo dell’attività del lavoratore. Così man mano che gli strumenti tecnologici avanzano, è necessario che gli organi preposti forniscano opportune indicazioni agli operatori e ai datori di lavoro allo scopo di non incorrere in sanzioni: si può portare l’esempio della Circolare INL n. 2/2017, la quale ad esempio ha riguardato la legittimità o meno dell’installazione di impianti GPS che potrebbero essere utilizzati su autovetture aziendali. Ma anche nei giorni scorsi è stata pubblicata un’ultima nota dell’Ispettorato del Lavoro, con ulteriori chiarimenti in materia di installazione di strumenti che possono comportare un controllo, ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 300/1970.

 

Installazione di allarmi con video o fotocamera

In particolare, la nota prot. 299/2017 del 28 novembre scorso ha fornito indicazioni con riferimento all’installazione di impianti d’allarme o antifurto che siano dotati di videocamera o fotocamera, i quali si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. Tali strumenti hanno come fine ultimo la tutela del patrimonio aziendale, ma non sono dispositivi di rilevazione della presenza, né tantomeno strumenti in uso al prestatore di lavoro: ciò dimostra che è assolutamente necessario procedere con accordo ovvero autorizzazione per l’installazione di tali strumenti.

Così, essendo tali impianti rientranti nella fattispecie per la quale è necessario accordo/autorizzazione, l’ispettorato del Lavoro ha fornito però delle delucidazioni in merito, sostenendo la necessità di rendere più celere le procedure autorizzative riguardanti i sistemi antifurto; è stato infatti specificato dall’INL che essendo tali strumenti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale trovano la loro legittimazione proprio al primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e che comunque comportano che le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussistendo la possibilità di controllo preterintenzionale sul personale, motivazione per la quale non dovrebbero porsi motivazioni ostative al rilascio del provvedimento. Di conseguenza, sulla base di quanto ribadito con la nota in esame, l’Ispettorato ha chiarito che per tali strumenti si potrà procedere all’attivazione di una autorizzazione rapida in quanto è inesistente qualunque valutazione istruttoria.

Il RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

 “Persona in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.???

Il  Datore di Lavoro può assumere direttamente lui l’incarico di RSPP solo nei seguenti casi (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008).:

•     Aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti;
•     Aziende agricole e zootecniche fino a 30 dipendenti;
•     Aziende della pesca fino a 20 dipendenti;
•     Altre aziende fino a 200 dipendenti.

L’assunzione di tale ruolo da parte del datore di lavoro impone la frequentazione al corso specifico per RSPP.

Il corso deve essere adeguato alla natura del rischio presente nell’attività (codice ATECO) e per tale motivo può variare nella durata di ore.

Rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore.

Sulla base dell’accordo “Stato Regioni??? del Dicembre 2011 il corso deve essere tenuto da soggetti formatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’intesa sancita in data 20 Marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 Gennaio 2009.

La mancata Formazione e/o nomina del RSPP costituisce una delle sanzioni più gravi del D. Lgs. 81/’08.

Per la violazione di tali articoli ed obblighi possono essere previste infatti sanzioni che variano da 1000  a 6000 euro e in casi ancora più gravi la sospensione dell’attività. 

 

Adempimenti OBBLIGATORI per esercizi commerciali a scopo ALIMENTARE

Requisiti:

  1. Iscrizione Camera di Commercio Agricoltura Industria ed Artigianato. (Certificato con data non inferiore a sei mesi).
  2. Eventuali deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro (Art.16 D.Lgs. 81/08).
  3. Certificato di Agibilità dei locali adibiti ad ambienti di lavoro DPR 380/01 .

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR) D.LGS. 81/08 , per esercizi commerciali con 1 o più dipendenti:

  1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data certa o attestata dalla sottoscrizione del DVR da parte del datore di lavoro, RSPP, MC e RLS (Art. 28 D.Lgs. 81/08)
  2. Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato (Art. 28 D.Lgs. 81/08).
  3. Valutazione del Rischio Incendio (D.Lgs. 81/08 e Art. 2 e ALL. I D.M. 10 Marzo 1998 ).
  4. Designazione figure Aziendali (RSPP – RLS – Addetto antincendio – Primo Soccorso)

 

FORMAZIONE:

  1. Attestato formazione RSPP
  2. Attestato formazione RLS
  3. Attestato formazione Addetto antincendio
  4. Attestato formazione Addetto al Primo Soccorso

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO:

  1. Piano di Emergenza interno PEI (>10 dipendenti) (Art. 43 D.Lgs. 81/08 e Art. 5 D.M. 10 Marzo 1998).
  2. Gestione della Segnaletica di Sicurezza (Art.163 D.Lgs. 81/08). (Planimetria esodo lay-out segnaletica)

 

GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA:

  1. Giudizi di idoneità alla mansione. (Art. 41 D.Lgs. 81/08).
  2. Protocollo sanitario (Art. 25 D.Lgs. 81/08).
  3. Visita del Medico Competente negli ambienti di lavoro (Art 25 D.Lgs.81/08).

 

PRIMA VERIFICA E VERIFICHE PERIODICHE (IMPIANTI  / MACCHINE.):

  1. Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico D.M. 37/2008 completa prima verifica dell’installatore.
  2. Dichiarazione di Conformità Impianti meccanici (termico, ventilazione, incendio, gas, condizionamento)
  3. Prima Verifica Impianto di Terra e Verifica Periodica (D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 462/01 verbali).

HACCP:

HACCP – Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici  (Redazione Piano di autocontrollo  – Tabelle di rilevazioni e procedure di verifiche -Analisi di tipo microbiologico effettuate da  Laboratori accreditati dal Ministero della Sanità.

FORMAZIONE ALIMENTARISTI:

  1. Attestati Formazione per Alimentaristi (ex libretto sanitario)
  2. Titolo abilitativo commercio e somministrazione alimenti (REC)

 

Delega Nazionale

E’ con grande piacere che il Presidente di Associazione Datoriale e professionisti di Sicurezza sul Lavoro – SECUR ITALIA “Europe Safety Operators??? ,docente Francesco Nito ,comunica di aver conferito delega Nazionale nei rapporti con gli Enti preposti al Controllo sul Territorio al Docente Formatore Sanges Antonio , professionista esemplare nell’ambito della sicurezza sul lavoro; il delegato trasmetterà , con la sua esperienza maturata nel tempo in qualità di RSPP di ASL NA5 ,Consigliere e Assessore Comunale,Docente e Direttore di corsi di formazione,Dirigente Sindacale U.S.A.E.,Membro Costituente dell’Organismo paritetico Provinciale di Napoli E.F.E.I. ,la cultura ,la sapienza e l’organizzazione alle aziende nel pieno rispetto delle normative antinfortunistiche, nonché una accurata e diligente rappresentanza nei rapporti istituzionali ,tenendo cura che l’azienda rappresentata subisca lo svolgimento dell’ ispezione di rito secondo il vadecum professionale.

Il Docente Formatore Sanges Antonio è stato nominato in data odierna Consigliere del Comitato Tecnico Scientifico

 

COMPLIMENTI!

Il Presidente

Francesco Nito

In foto:

A sinistra: Socio-Fondatore Antonio Nito

al centro: Docente Antonio Sanges

A destra: Socio-Fondatore Virginia Nito

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

» nominare il medico competente ;

» designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;

» fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

» limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento;

» richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;

» adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

» richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;

» informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

» adempiere agli obblighi di informazione, formazione;

» astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

» consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;

» elaborare il documento unico di valutazione rischi in caso di appalti;

» comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

» consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);

» munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;

» convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;

» aggiornare le misure di prevenzione;

» comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

» vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

 

CHIARIMENTI OBBLIGHI DVR ed ORGANIGRAMMA DELLE FIGURE RESPONSABILI

 

ESERCIZI COMMERCIALI – STUDI TECNICI  – FISCALI e LEGALI

 

Il DVR deve essere effettuato (con obbligo di Legge Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e smi) per valutare i potenziali rischi presenti nella propria azienda o attività.

Questo per tutelare tutte le attività che si svolgono con dipendenti o anche senza di essi ma in maniera societaria (SAS, SnC, SRL, Coop, Associazioni, ecc.).

ALCUNI CHIARIMENTI IMPORTANTI sul DVR:

La redazione del DVR, oltre ad essere obbligatoria, principalmente  tutela il datore di lavoro della ditta che … in caso di incidente sul lavoro del lavoratore, collaboratore e/o socio , in quanto è il primo documento subito richiesto all’accadere di questi eventi  in sede ispettiva degli organi preposti vigilanti sul territorio.-

La redazione del DVR è di fondamentale importanza anche per la stesura obbligatoria dell’organigramma delle figure responsabili, addette alla gestione delle emergenze (addetto al primo soccorso – addetto antincendio ) sia dei lavoratori che anche della clientela tutta .-

Sottolinearne l’importanza è vitale ,pertanto affidarsi a PERSONALE QUALIFICATO sia per la elaborazione della valutazione dei rischi che nelle formazioni è di fondamentale importanza; una ditta che garantisce QUALITA’-PRODUZIONE-SICUREZZA è tutelata anche dagli ENTI PREVIDENZIALI che riconoscono la gestione aziendale a rischio di infortunio LIMITATO.

La corretta elaborazione del DVR….tutela il Datore di Lavoro anche per :

  • insorgenza di malattie professionali dei lavoratori
  • incidenti sul lavoro (anche considerato il tragitto da e verso il luogo di lavoro e la residenza del lavoratore)
  • infortuni casuali sul lavoro
  • infortuni procurati dalle strutture dell’ambiente di lavoro
  • infortuni procurati da eventi esterni, ecc.

 

Il DVR viene richiesto dagli enti preposti in caso di ispezione dell’attività, indipendentemente dal tipo di ispezione:

  • sanitaria
  • controllo sul lavoro sommerso
  • controllo sulla qualità delle procedure e dei materiali (nel settore alimentare)
  • controllo sull’ambiente di lavoro
  • controllo generale sull’attività
  • ecc.

il  DVR viene SEMPRE richiesto in questi casi:

  • Controllo da parte di INAIL, INPS e ASL
  • Assunzione personale dipendente con contratto di apprendistato o formazione (in caso di mancata presentazione decadimento dei benefici fiscali previsti)
  • Assunzione di personale con l’utilizzo dei voucher
  • Inserimento in ditta di stagisti
  • Partecipazione a gare d’appalto pubbliche di qualsiasi genere (mancato accesso alla gara per documentazione incompleta)
  • Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi ente pubblico queli comuni, regioni, ecc, (esclusione per documentazione incompleta)
  • Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa partecipata o di proprietà della pubblica amministrazione (mancato accesso o sospensione temporanea dei pagamenti per mancati requisiti)
  • Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa privata con filiera di certificazione ISO o similari (mancato accesso o sospensione temporanea dei pagamenti per mancati requisiti)

Fondamentalmente la elaborazione del  DVR è di fondamentale importanza per la tutela della Vostra attività.

La redazione dello stesso, oltre a soddisfare gli obblighi di legge e le tutele sopra indicate, mette al riparo da sanzioni amministrative (anche penali in casi gravi) che vengono elevate in caso di mancata redazione e possesso del  documento.

Il DVR, una volta redatto, non ha scadenza e non necessita di modifiche o aggiornamenti tranne che in questi casi:

  • cambio sede
  • cambio tipo di attività
  • inserimento di altre attività
  • variazione societaria
  • sostituzione od integrazione di macchinari produttivi particolari

Il Presidente

ASSOCIAZIONE SECUR ITALIA???Europe Safety Operators???

Docente S.L. Francesco Nito

I diversi colori degli elmetti di protezione hanno tutti dei significati ben precisi che vale la pena conoscere.

 

La prima cosa da sottolineare è che non esiste una legge per regolamentare e stabilire quali debbano essere i colori da utilizzare per gli elmetti di protezione. In un cantiere infatti, è possibile indossare secondo la normativa vigente, elmetti di qualunque colore.
La legge non stabilisce neanche i ruoli suddivisi in base al colore degli elmetti, quanto piuttosto si orienta in maniera differente. Uno dei pochi decreti normativi che possono essere presi come riferimento a questo proposito è del 1990: si tratta del decreto ministeriale del 13 luglio, il numero 442. Questo decreto ministeriale sancisce che sul cantiere il personale si può distinguere con diverse tipologie di caschi ed i relativi colori. È possibile infatti far indossare un casco rosso al preposto ai lavori, mentre il giallo (il classico casco da cantiere) per l’operatore abilitato ed il bianco per il personale ausiliario.
Ma in realtà però, esistono altri colori di elmetti che vengono comunque utilizzati a prescindere da quello che questa normativa dice. La scelta dei colori dei dispositivi di protezione individuale, infatti è a discrezione del datore di lavoro. È proprio il capo a decidere quali sono i colori da utilizzare e perché. Ogni colore deve sottolineare la specifica mansione da svolgere sul cantiere ed inoltre, anche diversi luoghi di lavoro possono richiedere l’utilizzo di caschi di colori differenti. I dispositivi di protezione individuale devono essere però caratterizzati a seconda delle esigenze dei più.

Al di là di quelle che possono essere le decisioni del datore di lavoro rispetto alla scelta dei caschi di protezione da utilizzare, c’è da dire che in generale c’è una regola non scritta per cui gli elmetti possono essere suddivisi per colori e indicare specifici ruoli all’interno del cantiere:
-Innanzitutto, viene utilizzato l’elmetto rosso per identificare il capo cantiere oppure l’addetto alle emergenze e alle pratiche di pronto soccorso nel luogo di lavoro;

-Per quanto concerne invece l’utilizzo dell’elmetto grigio, solitamente identifica i tecnici impiantisti oppure elettricisti ed idraulici,

-L’elmetto blu invece è solitamente lasciato ai coordinatori per la sicurezza sia nella fase di esecuzione ma anche in quella precedente di progettazione;

-L’elmetto giallo va ad identificare gli operai generici;

-Quello bianco identifica gli ingegneri, gli architetti e gli altri tecnici addetti alla fase di progettazione.
A prescindere dai colori che vengono usati abitualmente, c’è da dire che a volte gli elmetti rossi per esempio, vengono utilizzati anche per coloro che gestiscono delle emergenze in precisi momenti. Nel caso di un gruista, potrebbe indossare un casco rosso proprio perché svolge un ruolo molto delicato sul cantiere.Il colore bianco invece viene quasi sempre indossato da coloro che hanno la funzione di direzione dei lavori e non dagli operai che invece devono sempre utilizzare il giallo.

 

Quali sono gli obblighi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)?

Secondo quanto redatto all’interno del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura aziendale obbligatoria.

La figura dell’RSPP è estremamente importante all’interno dell’Azienda, solitamente il compito viene affidato ad una risorsa interna all’azienda, che può anche essere il datore di lavoro; può accadere tuttavia che questo compito possa essere affidato anche ad un consulente esterno esperto in sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico nell’art. 2 comma 3 lettera f) definisce il ruolo dell’RSPP:

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.???

Gli obblighi dell’RSPP sono indicati nel D.Lgs. 81/08 in particolare nell’articolo 33 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione), nell’articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) e nell’articolo 35 (Riunione periodica).

Articolo 33: Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Gli obblighi dell’RSPP sono ben definiti: individuare i fattori di rischio, valutarne il rischio, individuare misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; elaborare le misure preventive e protettive dei sistemi di controllo delle misure adottate; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Articolo 34: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi

Il datore di lavoro può assumere la figura di RSPP nelle Aziende fino a cinque dipendenti. Così come l’RSPP esterno (o un qualsiasi dipendente), anche il datore di lavoro ha l’obbligo di formarsi con corsi appositi e con aggiornamenti a cadenza quinquennale.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della presa d’incarico. Oltre a questi obblighi, il datore di lavoro con funzione di RSPP, deve anche svolgere i medesimi compiti di un RSPP esterno.

Articolo 35: Riunione periodica

Uno degli obblighi più importanti di un RSPP è quello di indire una riunione periodica annuale, obbligatoria in tutte le aziende con più di 15 dipendenti.

Alla riunione dovranno partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS.

Gli argomenti trattati all’interno della riunione sono:

  • Aggiornamento o redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
  • Criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • Programmi di informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti.

Uno degli obbiettivi della riunione è individuare sia i codici di comportamento necessari a ridurre al minimo i rischi, gli obiettivi di miglioramento della sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Se accade che vengono introdotte nuove tecnologie o vi è un cambio notevole riguardo l’esposizione al rischio, l’RLS può richiedere che sia convocata una nuova riunione.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, in quanto la sicurezza è vita!

I D.P.I., (dispositivi di protezione individuale), sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo, questa la definizione teorica, ma nella pratica quali sono veramente i vantaggi dell’utilizzo e soprattutto gli obblighi di legge?

Prima di tutto i D.P.I. devono:

  • essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati
  • essere conformi alle norme per quanto riguarda il marchio CE
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e ai rischi da prevenire.
  • essere classificati a secondo dei rischi in prima, seconda e terza categoria in base all’entità del pericolo che il lavoratore potrebbe correre, da lieve a non controllabile                                                                                      Su questo argomento, il datore di lavoro, ha per legge un ruolo fondamentale e diverse responsabilità, come ad esempio: effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi, provvedere che i D.P.I. vengano correttamente utilizzati dai propri lavoratori, e quindi informarli dei rischi dai quali questi dispositivi li proteggono.

Quando si parla di Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria è necessario l’addestramento all’impiego dei D.P.I..

Pertanto vengono organizzati dei corsi specifici in cui occorre la compilazione su appositi registri, accertando così che il lavoratore sia stato presente alla lezione e abbia seguito il programma e, più importante, che abbia compreso perfettamente l’utilizzo degli stessi e i rischi che si corrono nell’eventuale non utilizzo.

Il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata e organizza, ove è necessario, uno specifico addestramento.

La formazione e l’addestramento all’uso di altre attrezzature e DPI di terza categoria, avviene nell’ambito dell’art. 37, in relazione della valutazione dei rischi specifica, di cui all’art. 111 D. Lgs. n. 81/2008.

Al lavoratore deve essere fornita informazione, formazione ed addestramento su rischi, utilizzo D.P.I. III categoria, procedure di lavoro, ecc. ai sensi dell’art. 77 comma 5.

Tutto questo può essere erogato dal datore di lavoro se può dimostrare competenza ed esperienza (cfr. art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 5: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro???), altrimenti il datore di lavoro affida il compito formativo a persone o enti competenti.

Infine, dopo la consegna, il datore di lavoro, ha l’obbligo di vigilare affinché i D.P.I. vengano usati. La vigilanza deve essere come quella del buon padre di famiglia che arriva a punire i figli che non ubbidiscono e che non tollera che diventino abituali azioni pericolose quali quella del mancato utilizzo del DPI.

Spesso ci chiediamo, il lavoratore può essere sanzionato se non usa i D.P.I.?

Sì, se il lavoratore insiste a non utilizzare il D.P.I. occorre attivare le procedure di richiamo, censura, multa, licenziamento secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in caso di disobbedienza senza giustificato motivo.

Personalmente penso però che, più che rilevare l’importanza del possesso dei D.P.I., sarebbe necessario insistere sulla consapevolezza dei lavoratori sull’importanza del loro utilizzo, perché proprio il loro “non uso??? è alla base della maggior parte degli incidenti che avvengono nel mondo del lavoro.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, in quanto la sicurezza è vita!