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Consulenza HACCP completa

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore dell’igiene alimentare, possiamo offrire alle aziende, bar, ristoranti, alberghi, industrie alimentari, mense, e imprese che operano nel settore agroalimentare e della ristorazione, una consulenza HACCP completa e professionale a costi realmente competitivi che prevede i seguenti servizi:

  • Corsi HACCP per il personale e per i responsabili dell’industria alimentare
  • Redazione e aggiornamento manuale di autocontrollo alimentare
  • Redazione e aggiornamento manuale di rintracciabilità

 

Contattando i nostri consulenti,ottieni subito informazioni utili e un preventivo gratuito per il servizio di consulenza completa, e potrai mettere così la tua azienda in regola con quanto disposto dalla normativa, italiana ed europea, sull’igiene alimentare.

L’autocontrollo alimentare è infatti obbligatorio per qualsiasi operatore ed a qualsiasi livello della filiera alimentare, dalla grande distribuzione al piccolo negozio di rivendita al dettaglio e il sistema HACCP è un insieme di pratiche ed accorgimenti messi in atto proprio per applicare al meglio l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata secondo metodi specifici.

Incontro formativo Datore di lavoro/Rspp del 27 gennaio 2018

Alla presenza del Presidente Francesco Nito e del docente formatore Antonio Sanges, si è svolto, presso la sede formativa di Gragnano(Na), l’incontro formativo  e dibattito  inserito nel progetto annuale di “ Vantaggi per gli Associati”.

L’incontro ha visto la presenza numerosa di Datori di Lavoro inseriti nell’elenco delle aziende Associate facenti parte del comprensorio napoletano; La soddisfazione è stata la presenza attiva dei partecipanti che hanno avuto modo di approfondire ed esprimere dubbi e perplessità riguardanti la conduzione giornaliera del cantiere. Tale incontro sarà replicato in tutte le sedi territoriali dell’Associazione.

A tutti i discenti sarà consegnato, così come previsto dall’Accordo Stato-Regione,l’aggiornamento quinquennale di RSPP/DATORE DI LAVORO.

 

PiMUS: cos’è, chi lo redige, chi lo firma, quando è obbligatorio. Tutto quello che occorre sapere su come fare un PiMUS

PiMUS: cos’è, chi lo firma e come farlo

 

In questo articolo proponiamo un approfondimento tecnico sul PiMUS, il documento tecnico contenente il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi.

In particolare analizziamo i casi in cui è necessario redigerlo, quali sono le caratteristiche del documento.

Cos’è il PiMUS

Il PiMUS è un documento operativo, contenente una serie di indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori.

Il PiMUS dunque deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi, al fine di garantire:

  • la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio
  • la sicurezza degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione

Chi può redigere il PiMus

Il Testo Unico per la Sicurezza (dlgs 81/2008) prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere il PiMUS.

In particolare, l’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).

Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Chi deve firmare il PiMUS

La norma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona che deve firmare il PiMUS, ma si limita a definirlo “persona competente???.

L’art. 136 del dlgs 81/2008 prevede che

nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS.

Tuttavia, si ritiene che per persona competente si possa intendere:

  • il datore di lavoro che ha già maturato esperienze
  • il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
  • il preposto con sufficiente esperienza
  • l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso

Quando è obbligatorio il PiMus

Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:

  • per i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
  • per gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi
  • per i ponteggi realizzati con elementi in legno

II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:

  • ponti su ruote (trabattelli)
  • ponti su cavalietti
  • parapetti

Come fare un PiMUS

La norma fornisce indicazioni su come fare un PiMUS: i contenuti minimi sono dettagliatamente descritti nell’allegato XXII del dlgs 81/2008.

Il PiMUS deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi del luogo di lavoro
  • Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
  • Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
  • Identificazione del ponteggio
  • Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
    • generalità e firma del progettista
    • sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato
    • indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
      Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, invece delle indicazioni sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente.

 

  • Progetto del ponteggio, quando previsto
  • Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata???):
    • planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.
    • modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.)
    • modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.
    • descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio
    • descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso
    • misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione
    • tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi
    • misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori
    • misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti

 

 

  • Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo???, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati???), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto
  • Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio
  • Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso

 Il glossario del PiMUS

Di seguito riportiamo alcune definizioni legate alla sicurezza nei cantieri e al PiMUS.

Addestramento

Tutte le attività volte a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro.

Attrezzatura da lavoro

Per attrezzatura da lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Direttore tecnico di cantiere

Figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. Può essere un Legale Rappresentante o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.

Dispositivo di protezione individuale DPI

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute o la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio a tale scopo. Sono prodotti destinati a garantire la sicurezza e la salute dell’utilizzatore nelle condizioni in cui non sia possibile eliminare i rischi con interventi tecnici ed ambientali.

Capocantiere o preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Committente

Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

 

PSC

Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

POS

Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e all’articolo 131, comma c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Preposto

Persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive , controllando la loro corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Responsabile dei lavori

Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.

Rischio

Eventualità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

CSE

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

CSP

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

 

 

Incontro formativo con rilascio attestazione Aggiornamento RSPP

Vantaggi per gli associati: così come da progetto formativo di miglioramento e tutela dei lavoratori è indetto per il giorno 27 gennaio 2018 il primo, di numerosi incontri formativi di esclusivo vantaggio per le aziende associate;si terrà presso l’aula di via Castellammare n.140 – Gragnano(Napoli) dalle ore 17 :00 un seminario di formazione per la risoluzione delle problematiche lavorative, rapporto con le istituzioni e coordinatori della Sicurezza.
Il Presidente ,docente Francesco Nito comunica che,al termine di tale incontro riservato esclusivamente ai Datori di Lavoro/Rspp, sarà rilasciato un’attestazione di aggiornamento ,valevole per il prossimo quinquennio.
Vantaggio riservato esclusivamente alle aziende associate Secur Italia “Europe Safety Operators”.

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Dispositivi di protezione individuale: Definizione di DPI, categorie,obblighi e sanzioni

In questo articolo parleremo di:
– DPI: definizioni
– Dispositivi di protezione individuale: prima, seconda e terza categoria
– Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
– Obblighi del lavoratore in tema di Dpi
– Criteri per l’individuazione dei DPI e sanzioni

DPI: Definizioni

Si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI)qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro.
Rientrano nella definizione;
a) l’insieme costituito da componenti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) l’insieme costituito da un DPI collegato, anche se in modo da poterne essere separato, ad un componente non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sè;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio (art. 1, D.Lgs. n. 475/1992).
Non rientrano nella definizione di DPI le seguenti attrezzature:
– DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi, ecc.).
– DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aereosol, armi individuali deterrenti, ecc.).
– DPI progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.).
– DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
– Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote;

Dispositivi di protezione individuale: di prima, di seconda e di terza categoria
I DPI sono suddivisi in tre categorie:
Prima categoria
Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50º C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.
Seconda categoria
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
Terza categoria
Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono provocare la morte o lesioni gravi e di carattere permanente.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100º C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50° C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marcatura CE), stabilirne le condizioni d’uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all’uso dei DPI siano disponibili nell’impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano.
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell’aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del rischio in un luogo di lavoro.
Infine il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione dell’udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi.

Obblighi dei lavoratori in tema di DPI
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e sicurezza con l’impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 78, D.Lgs. n. 81/2008).
Il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il tempo in cui è presente l’esposizione al rischio da cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici e devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento quando necessario.

Criteri per l’individuazione dei DPI
Per l’individuazione dei DPI necessari, le modalità d’uso e le circostanze nelle quali è possibile l’impiego, si può fare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, allegato VIII (schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale) e all’art. 79 dello stesso decreto.
Inoltre con il D.M. 2 maggio 2001 il Ministero del lavoro ha riportati i criteri, ripresi dalle norme UNI di riferimento, per l’individuazione e l’uso dei seguenti DPI:
a) protezione dell’udito;
b) protezione delle vie respiratorie;
c) protezione degli occhi;
d) indumenti protettivi da agenti chimici;
Chi adotti criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI diversi da quelli riportati nel D.M. del 2 maggio 2001 dovrà comunque garantire un livello di sicurezza equivalente.

Sanzioni
Datori di lavoro o dirigenti
Il datore di lavoro o il dirigente che non rispetta gli obblighi di:
– fornire i necessari e idonei DPI;
– fornire adeguate informazioni e formazione, e, ove richiesto anche addestramento all’uso dei DPI (DPI di 3ª categoria e DPI per la protezione dell’udito);
è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 5.480,00 euro.
Preposti
I preposti che non esercitano la dovuta vigilanza sui lavoratori per l’osservanza delle norme relative all’uso dei DPI sono puniti con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 €.
Lavoratori
Sono puniti con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda da 219,20 a 657,60 euro i lavoratori che non ottemperano agli obblighi di:
– utilizzare appropriatamente i DPI, segnalarne le deficienze;
– sottoporsi alla formazione/addestramento sui DPI, utilizzarli come da istruzioni ricevute; averne cura; non apportarvi modifiche arbitrarie.

Formazione addetti primo soccorso

Ogni azienda deve annoverare obbligatoriamente in organico addetti al Primo Soccorso. Una, o più, persone adeguatamente formate da corso di Primo Soccorso, che avranno il compito del mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all’interno dei luoghi di lavoro.

 

ARGOMENTI

  • – Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
  • – Cenni di anatomia dello scheletro,
  • – Emorragie esterne.
  • – Ferite lacero contuse.
  • – Intossicazioni.
  • – Lesioni da agenti chimici.
  • – Lesioni da corrente elettrica,
  • – Lesioni da freddo e da calore.
  • – Lussazioni, fratture e complicanze.
  • – Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  • – Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
  • – Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta.
  • – Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
  • – Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
  • – Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
  • – Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
  • – Principali tecniche di tamponamento emorragico.
  • – Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
  • – Scena dell’infortunio
  • – Sostenimento delle funzioni vitali
  • – Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
  • – Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
  • – Traumi e lesioni toraco addominali.
  • – Acquisire capacità di intervento pratico
  • – Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
  • – Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
  • – Allertare il sistema di soccorso
  • – Attuare gli interventi di primo soccorso
  • – Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
  • – Riconoscere un’emergenza sanitaria

 

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Se muore o si fa male un operaio in cantiere l’amministratore di condominio è responsabile

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L’amministratore di condominio è considerato, a tutti gli effetti, datore di lavoro o committente ogni qual volta affida delle opere di manutenzione a terzi su parti comuni dell’edificio gestito; egli, conseguentemente, è tenuto sempre a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ed è, allo stesso tempo, tenuto a redigere (o a far redigere) il piano di sicurezza e coordinamento , pena la relativa responsabilità in caso di morte degli operai impegnati nel cantiere.

 

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

FIGURA

Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti), per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori (coordinatore per la progettazione, d’ora in avanti CSP) e in fase di realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori, d’ora in avanti CSE).

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stessa persona o da persone diverse.

Essenzialmente, il CSP si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

  • Verificare l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
  • adeguare il piano di sicurezza e coordinamento  ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e verificare il conseguente aggiornamento  dei piani operativi;
  • Organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione tra le imprese;
  • Verificare l’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza di più imprese;
  • Segnalare al committente o al responsabile dei lavori inosservanze delle imprese (alla legge e al PSC) e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento o la sospensione del contratto;
  • Comunicare l’inadempienza all’ASL e alla direzione territoriale del lavoro nei casi in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento;
  • Sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed immediato direttamente riscontrato.

REQUISITI

Per poter ricoprire il ruolo di CSP o di CSE, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA

  • Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

OPPURE

  • Laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al  decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

OPPURE

  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

FORMAZIONE SPECIFICA

In aggiunta ad uno dei requisiti di titolo di studio ed esperienza sopra indicati, è necessario essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge.

Per mantenere l’abilitazione, è necessario, inoltre, frequentare 40 ore di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Gli elmetti di protezione hanno una scadenza?

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione andrà “revisionato???. Tutti i dettagli nell’articolo.

Prima di discutere dell’argomento, è doverosa una precisazione: nel presente articolo, facciamo riferimento solo ed esclusivamente a elmetti a norma CE e pertanto sottoposti a prove di compressione corredate da opportune certificazioni scritte conformi alle normative europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa categoria di elmetti, purtroppo, presenta una vita utile limitata, proprio in virtù delle prove di compressione stesse.

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione – che protegge il soggetto da oggetti contundenti che cadono dall’alto -, andrà “revisionato??? ogni cinque anni per verificarne la sua condizione di staticità. Quindi ogni cinque anni il singolo casco andrebbe inviato a revisione.

Infatti, indossare un elmetto non a norma oppure scaduto, non solo equivale a non indossare per niente un elmetto, ma nella maggior parte dei casi aumenta la probabilità che un eventuale incidente possa risultare fatale: un elmetto deteriorato, a contatto con un oggetto che cade dall’alto, subirà non solo una variazione in termini di deformazioni,  ma anche un cambiamento in termini di variazione di energia assorbita. L’eventuale urto pertanto, verrebbe percepito il doppio dal soggetto.

E’ necessario, dunque non solo di indossare l’elmetto di protezione, ma anche verificarne la scadenza e farlo revisionare ed eventualmente riacquistare dal datore di lavoro.Pensare alla propria incolumità è tanto un dovere quanto un diritto.

Come abbiamo detto, l’elmetto ha una durata di 5 anni, sempre che sia utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e sempre ché sia stato stoccato, in caso di non utilizzo, in luogo adatto. L’esempio negativo per eccellenza lo si vede, di solito, percorrendo con l’autovettura le strade. Spesso si incontrano autocarri o automezzi di imprese con l’elmetto appoggiato sul cruscotto. Tale situazione, sottopone il dispositivo a un repentino riscaldamento determinato dal sole e dal vetro del parabrezza. Essendo il nostro elmetto costituito da materiale termoplastico, non è difficile immaginare gli effetti negativi che, con il passare del tempo, procurano l’invecchiamento del d.p.i., compromettendone sicuramente le caratteristiche del materiale.

Su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, di scadenza, impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

All’interno del casco oltre alla marcatura CE – EN 397 – completata dal contrassegno numerico dell’organismo di controllo, c’è il nome del fabbricante e un cerchio nel quale è indicato sia il mese che l’anno di costruzione del casco.

La durata di impiego dei caschi termoplastici può essere fissata in 5 anni . Per caschi in materiale duroplatici, la durata di impiego è limitata da eventuali danni meccanici ( Dopo una forte sollecitazione meccanica il casco di protezione deve essere sostituito).

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il R.S.P.P e i medico competente, ove presente???. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a 5.000.