Green Pass- Cosa cambia dal 15 Ottobre.

Dal 15 ottobre si cambia: green pass obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. L’obbligo scatta in tutti i luoghi di lavoro: nelle fabbriche, negli uffici, negli studi professionali. Lo ha stabilito il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre. Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno.

L’obiettivo è incrementare le vaccinazioni prima che, con l’arrivo dell’inverno, risalga la virulenza del nuovo coronavirus. Il provvedimento sull’estensione dell’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, ha detto il premier Mario Draghi, è «un decreto per continuare ad aprire il Paese». Ecco domande e risposte per conoscere le nuove regole.

L’OBBLIGO DI GREEN PASS

Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo del lavoro?

L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.

L’obbligo è previsto anche negli uffici delle Autorità amministrative indipendenti?

Sì, l’obbligo si applica anche alle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia. Si applica anche agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Gli organi costituzionali devono adeguare le loro regole all’obbligo di green pass?

C’è l’invito per Quirinale, Camera, Senato e Corte costituzionale ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni.

Deve avere la certificazione verde anche chi svolge volontariato o formazione?

Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.

Le nuove regole si applicano anche agli esenti?

No, l’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.

Negli uffici giudiziari scatta l’obbligo del green pass?

Sì, l’obbligo scatta dal 15 ottobre anche negli uffici giudiziari. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici senza green pass. Le disposizioni si applicano anche ai magistrati onorari, mentre non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

L’obbligo di pass riguarda colf e baby sitter?

Sì, l’obbligo scatta per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, dalle colf alle baby sitter.

Green pass obbligatorio anche per l’idraulico e l’elettricista?

L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato.

Le partite Iva devono avere il certificato verde?

Sì, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite Iva. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

Basta il green pass per accedere al pronto soccorso?

No, con la conversione in legge del primo decreto green pass, anche se muniti di certificato verde, si può entrare in pronto soccorso solo con il risultato negativo di un tampone. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

Per partecipare a matrimoni e comunioni i minori di 12 anni devono avere il green pass?

I minori di 12 anni sono esentati dall’obbligo di green pass per partecipare a matrimoni e comunioni. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc. Si tratta, infatti, di persone escluse per età dalla campagna vaccinale.

SOSPENSIONE STIPENDIO

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore pubblico?

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la restribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore privato?

I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso?

Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede infatti che la sospensione in caso di mancata presentazione della certificazione verde (che scatta dal quinto giorno) possa corrispondere alla durata del contratto di lavoro per la sostituzione. Comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021

VALIDITÁ DEL GREEN PASS

Quanto tempo è valido il green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale?

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J.

Da quando scatta la validità del green pass per i guariti Covid che hanno fatto la prima dose di vaccino?

I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.

Dopo un tampone per quanto rimane valido il green pass?

La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).

Dopo la prima dose di vaccino si devono ancora attendere 15 giorni?

Sì, si continuano ad attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass.

I CONTROLLI

Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.

LE SANZIONI

Sono previste sanzioni pecuniarie per lavoratori senza pass?

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Che succede a chi presenta una certificazione verde falsa?

Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Sono reati procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.

I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno licenziati?

No, saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.

Sono previste sanzioni per le farmacie che non rispettano per i tamponi i prezzi calmierati stabiliti nei protocolli d’intesa?

Sì, è prevista una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro. Il prefetto può anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

TAMPONI

Sono previsti tamponi gratuiti per chi non è vaccinato?

Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.

Ci sono prezzi calmierati per i tamponi?

Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro, anziché 22, per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni.

Per ottenere il green pass bastano anche solo i tamponi salivari?

Sì, è una delle novità che arrivano dalla conversione in legge del primo decreto green pass. Il pass è valido 48 ore.

C’è obbligo di tampone anche per accedere al pronto soccorso?

Sì, con la conversione in legge del primo decreto green pass è arrivato l’obbligo di tampone negativo, anche se muniti di green pass, per entrare nei pronto soccorso. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

RESIDENZE SANITARIE OBBLIGATORIE

Quando scatta l’obbligo vaccinale nelle Rsa?

La data che impone l’obbligo vaccinale nelle Rsa scatta dal 10 ottobre.

Nelle Rsa sono consentite visite giornaliere?

La conversione in legge del primo decreto Covid consente visite giornaliere agli ospiti delle strutture residenziali come Rsa (residenze sanitarie obbligatorie), Rsd (Residenza sanitarie per disabili), hospice, da parte dei familiari muniti di green pass. Ai familiari deve essere consentito anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

fonte: https://www.ilsole24ore.com/

Scuola: Protocollo di intesa per l’avvio in sicurezza

Il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto in data 14 agosto 2021 il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Nel dettaglio i 10 punti per garantire l’avvio delle lezioni in sicurezza:

  1. INGRESSI E USCITE ANCHE A ORARI SCAGLIONATI
    Le scuole, con opportuna segnaletica, dovranno comunicare alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione. Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi e uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.
  2. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
    È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
  3. USO DELLA MASCHERINA
    È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti (sopra i 6 anni) è la mascherina di tipo chirurgico. Non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili.
  4. DISTANZIAMENTO
    Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.
  5. MENSE SCOLASTICHE
    Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L’ingresso e l’uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all’ingresso e all’uscita (dispenser e/o bagni). Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.
  6. AERAZIONE DEGLI SPAZI
    È fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10,odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule.
  7. SPAZI ESTERNI E PALESTRE
    Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni alla scuola, gli enti locali e/o i titolari della locazione devono certificare l’idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto 111/2021, oltre a un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.
  8. GREEN PASS
    Il protocollo prevede poi che, ferme restando le diversità di valutazione delle parti in merito alle modalità con cui è stato disciplinato l’obbligo del green pass, il ministero si impegna ad aprire una fase di confronto in merito alle proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali, anche in vista della conversione in legge del decreto legge 111/2021. Nell’immediato il ministero si impegna, previa informativa sindacale, a fornire supporto e indicazioni applicative ai dirigenti scolastici, al personale ed alle istituzioni scolastiche sugli aspetti applicativi della normativa sopravvenuta. La circolare esplicativa inviata sabato 14 agosto alle scuole prevede che il «mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo». La conseguenza giuridica è prevista dalla legge: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
  9. TAMPONI E CORSIA PREFERENZIALE PER LE VACCINAZIONI
    Le scuole, mediante accordi con le Asl o con strutture diagnostiche convenzionate, potranno utilizzare risorse straordinarie (per l’emergenza) anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria. Il ministero dell’Istruzione ha chiarito che si tratta di interventi mirati a favore dei più fragili, specificatamente coloro che non sono vaccinabili e che risultano, quindi, anche i più esposti al contagio. “Non è quindi previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax”. Si chiede invece di ripristinare la corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati.
  10. GESTIONE CASI SINTOMATICI
    Per quanto riguarda la gestione dei casi sintomatici, si conferma la procedura già prevista: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e scatteranno segnalazione e contact tracing da parte della Asl competente. Novità sulla quarantena: per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo può limitarsi a 7 giorni, a condizione che, al termine, si faccia un test diagnostico (e l’esito sia negativo) come previsto dalla circolare della Salute dell’11 agosto richiamata dal protocollo. Il rientro a scuola di personale e studenti che hanno avuto il Covid-19 deve essere preceduto da tampone negativo e certificazione medica.

Fonte: Ministero dell’Istruzione

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Al via il Green Pass Europeo. Ecco come funziona.

Arriva l’era del green pass: scarica l’app ‘VerificaC19’ 

Dal 6 agosto 2021 il green pass (finora era stato necessario solo in determinati contesti, come i matrimoni) diventerà di uso comune in Italia per fruire dei servizi di una lunga serie di attività considerate dal governo non essenziali.

Grande polemica è stata sollevata in relazione alle procedure di controllo dell’effettivo possesso del green pass degli utenti per entrare in ristoranti al chiuso, palestre, piscine, centri termali, cinema anche all’aperto e oltre.  Alla prova del fuoco del 6 agosto, quindi, quali sono in tal senso i compiti di un’attività? A breve lo vedremo.

Green pass per i lavoratori? Non ancora

Prima ricordiamo che, a oggi, titolari, fornitori e dipendenti delle attività interessate al green pass non hanno obbligo di possedere la certificazione verde per accedere agli esercizi per i quali, invece, il green pass è richiesto agli utenti. Al momento il riferimento è la normativa vigente (Dlgs 81/08) per cui il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

E, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”. È il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica”. Per ulteriori dettagli in merito, gli associati Conflavoro possono contattare la loro sede territoriale, oppure scriverci via su info@securitalia.net

Come funziona la verifica del green pass

La verifica del regolare possesso del green pass (cartaceo o digitale che sia) viene effettuata dal datore di lavoro, da un suo delegato nominato in maniera formale (e formato a carattere pratico), o dal cosiddetto Covid Manager. Quindi non da qualsiasi lavoratore. La verifica avviene esclusivamente mediante l’applicazione ‘VerificaC19’ scaricabile gratuitamente, e utilizzabile anche senza connessione Internet, dall’AppStore (clicca qui) e dal PlayStore (clicca qui).

‘VerificaC19’, ideata dal ministero della Salute, va utilizzata all’ingresso del locale o dell’area all’aperto interessata. L’app permette il controllo sia del green pass italiano sia dell’EU Digital Covid emesso da altri Paesi europei. Nel dettaglio, legge il QR Code e controlla l’autenticità, la validità e l’integrità del green pass, indicando anche le generalità del proprietario. Questo senza però specificare le informazioni relative alla emissione della certificazione stessa (vaccino, tampone entro le 48 precedenti, guarigione).

Eventuali sanzioni per esercente e cliente

Secondo le norme vigenti, l’intestatario del green pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica. Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy e il verificatore non può chiedere una copia del green pass per archiviarlo. L’avvenuta verifica è testimoniata dall’app.

Se l’attività non verifica il possesso del green pass da parte del cliente, sia quest’ultimo sia l’esercente sono passibili di sanzione da 400 a 1.000 euro. In caso di recidiva (3 infrazioni in tre giornate differenti) alla sanzione pecuniaria si potrebbe aggiungere la chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.

Fonte: https://www.conflavoro.it/

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Oggi su La Repubblica – 17 Luglio 2021

Sul panorama nazionale sono diverse le aziende che offrono servizi di supporto e consulenza in tema di sicurezza sul lavoro, ma su tutte nell’ultimo periodo si è distinta particolarmente la società SecurItalia, guidata dal presidente ed esperto in materia Francesco Nito e suo figlio Ingegnere Antonio Nito. Un brillante case history aziendale che da realtà campana è emersa prepotentemente sull’intero territorio nazionale, con diverse aperture di sedi, un’ampia strutturazione di servizi, ed un portfolio clientelare di primissimo profilo. Il tutto facendo leva su avanti servizi dedicati, ed in particolare ponendo al centro il cardine della prevenzione di tutti i fattori di insicurezza aziendale, da cui lo slogan dell’azienda “non bisogna arrivare alla sicurezza, ma prevenire i fattori di insicurezza”.

Entrare Sani – Uscire Sani “Insieme in Sicurezza” – Stabilimento Fincantieri di Marghera

iscrizione al corso di ” ADDETTI AI LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI”, presso la sede di GRAGNANO(NAPOLI) – Via Castellammare 140

Secur Italia effettua screening COVID 19 per aziende

Tampone Covid-19.
Personale qualificato di Secur Italia effettua screening aziendale mediante  tampone rapido naso-faringeo per la ricerca dell’antigene virale Sars Cov2.

Il test può essere effettuato solo previa prenotazione online mediante richiesta su info@securitalia.net o modulo in allegato.


A cosa serve

I test antigenici sono test immunologici che rilevano la presenza di uno o più antigeni specifici virali, indicativi di un’infezione virale in corso. Il tampone rapido test antigenico rappresenta lo strumento diagnostico di primo livello  per la sua velocità e affidabilità. Il test rileva se è probabile un’infezione da Sars Cov2 in corso.


Quando farlo

Si può eseguire in qualsiasi momento.

 

 

Richiesta tampone

 

Nuovo Dpcm 26 ottobre: il testo e le misure

Sicurezza sul lavoro: le 10 cose più importanti da sapere

Analizziamo insieme la sicurezza sul lavoro attraverso 10 quesiti indispensabili per una corretta comprensione di finalità ed obblighi normativi.

1 Cosa si intende per sicurezza sul lavoro?

Per sicurezza sul lavoro si intende l’insieme delle azioni interne ed esterne all’azienda, mirate a garantire l’incolumità (sicurezza, appunto) dei lavoratori e del personale presente.

Quindi cos’è la sicurezza sul lavoro?

Tra le attività appena accennate, la più importante è forse la prevenzione, perché rappresenta una delle colonne portanti della sicurezza e vi rientra con merito essendo un paletto fondamentale per diminuire drasticamente il rischio sul lavoro.

2   Perchè è importante la sicurezza del lavoro?

La sicurezza sui luoghi di lavoro è importante sotto molteplici aspetti, ma il più rilevante riguarda la salute dei dipendenti.

Recenti indagini di settore hanno evidenziato quanto, una corretta politica orientata alla sicurezza dei lavoratori, porti un sicuro ritorno positivo in azienda, non solo per ciò che concerne i rapporti umani, ma anche in termini di redditività.

Benessere psico-fisico, tranquillità ambientale, positività diffusa e produttività aumentata sono solo alcuni dei benefit che possono svilupparsi nell’ambiente lavorativo grazie ad un mirato investimento su prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro.

3   Quale normativa regola la sicurezza sui luoghi di lavoro?

La normativa che guida aziende, responsabili e consulenti nel mondo della prevenzione e sicurezza sul lavoro è il noto dlgs 81/2008, spesso conosciuto come “testo unico sicurezza sul lavoro”.

Emanato nell’Aprile del 2008, questo decreto ministeriale integrava e migliorava le precedenti norme sicurezza sul lavoro (ricordiamo, fra tutte, la famosa legge 626).

Superando i predecessori, il dlgs 81 2008 si distingue per una gradita semplificazione ed una perfezionata razionalizzazione degli argomenti, aggiornando alcuni aspetti troppo generici tra cui le sempre temute relative sanzioni.

Tra le maggiori innovazioni trattate, ricordiamo:

  • l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio
  • la riduzione del rischio
  • il monitoraggio continuo delle misure preventive
  • l’elaborazione di una strategia aziendale accettata e condivisa

4   Quando è obbligatoria la sicurezza in azienda?

Ogni azienda che abbia almeno un dipendente nel proprio organico deve necessariamente prevedere una politica di informazione ed informazione sulla sicurezza aziendale e provvedere alla sua corretta realizzazione.

La sicurezza e la prevenzione sono concetti legati all’uomo ed alla sua salvaguardia, pertanto il numero dei dipendenti non può essere motivo di discriminazione normativa.

L’indice di rischio legato alla tipologia di azienda, nonché la specificità della mansione lavorativa, determinano il percorso da scegliere e le relative misure preventive.

5   Qual è la prima cosa che il Datore di lavoro deve fare per mettersi in regola con la  sicurezza sul lavoro?

La prima e fondamentale azione prevista dal protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è la stesura del DVR o Documento di valutazione dei rischi, cioè di un testo che evidenzi tutti i possibili rischi presenti in azienda.

Basandosi sulle tipologie di rischio presenti sul luogo di lavoro, il DVR sicurezza deve contenere tutte le procedure necessarie per attuare soddisfacenti misure di prevenzione e sicurezza, ma anche la specifica dei ruoli di chi deve realizzarle, monitorarle e mantenerle.

Da qui, diventano necessarie altre azioni direttamente collegate al documento, ovvero:

  • la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R S P P)
  • la nomina del Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS)
  • la nomina del Medico Competente
  • la programmazione della Sorveglianza Sanitaria
  • la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e del datore di lavoro attraverso gli appositi corsi in materia ed i loro eventuali aggiornamenti
  • piano di sicurezza aziendale

6   Chi deve garantire la sicurezza sul lavoro in azienda?

In sostanza chi è il responsabile della sicurezza dei lavoratori in azienda.

Il datore di lavoro è, in quanto tale, la figura giuridica garante e responsabile di salute e sicurezza sul lavoro nella propria azienda.

Egli deve ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente per garantire la corretta applicazione delle misure preventive ed operative atte alla riduzione o alla cancellazione di qualsiasi rischio per il lavoratore.

Tra i compiti principali in tal senso ricordiamo:

  • il dovere di offrire un ambiente lavorativo sicuro
  • il dovere di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in loco
  • il compito di vigilare e verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche (norme UNI) da parte dei dipendenti
  • la stesura del DVR

Occasionalmente il datore di lavoro decide di ricoprire la carica di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

In questo caso egli potrà ricoprire il ruolo solo ed unicamente dopo aver egli stesso frequentato l’apposito corso di RSPP datore di lavoro.

7   Chi controlla la sicurezza sul lavoro?

Il responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro è chiamato Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Abbiamo visto come tale ruolo possa essere ricoperto dal datore di lavoro, ma anche da un dipendente, solo dopo adeguata formazione.

Eppure, sempre più spesso tale compito viene affidato dal titolare ad un consulente esterno (RSPP esterno) che possa sgravarlo da una certa mole di lavoro e da una grossa dose di responsabilità.

L’RSPP deve principalmente occuparsi dei seguenti compiti:

  • eseguire il sopralluogo degli ambienti lavorativi con conseguente verifica delle condizioni di pericolo
  • collaborare col datore di lavoro nella elaborazione di dati necessari alla descrizione aziendale ed alla corretta valutazione dei rischi conseguenti
  • presentare piani formativi ed informativi per il personale in materia di prevenzione e sicurezza
  • monitorare lo status aziendale e programmare interventi di mantenimento e miglioramento per la sicurezza dei lavoratori

8   Chi contribuisce alla corretta gestione della sicurezza sul lavoro?

Oltre alle figure sopra citate del datore di lavoro e del RSPP, gli attori coinvolti nel discorso sicurezza nel lavoro sono anche il Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS) ed il Medico Competente (o medico del lavoro).

L‘RLS è il lavoratore (anche più di uno a seconda del numero totale di lavoratori) appositamente formato ed eletto dai colleghi in qualità di loro rappresentante per quanto concerne la sicurezza e la prevenzione.

Egli si occupa di effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi, fornire un parere sulla scelta degli addetti alla prevenzione, provvedere alla raccolta dei documenti aziendali relativi alle misure di sicurezza, promuovere misure di prevenzione e fare ricorso alle autorità competenti nel caso in cui non vengano rispettati i criteri di sicurezza stabiliti.

Il Medico Competente è la figura professionale che si occupa della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori attraverso un Protocollo Sanitario pensato ad hoc in funzione dei rischi e delle mansioni.

Egli, attraverso le visite periodiche necessarie, stabilisce lo stato di salute del lavoratore relativamente alla sua mansione e ne decide o meno l’idoneità alla stessa.

Questa figura è molto importante in quanto con l’attuale frenesia lavorativa ed i nuovi condizionamenti contingenti, il rischio stress lavoro correlato è una delle nuove barriere da superare nella battaglia al benessere psico-fisico del lavoratore.

9   Chi ci può aiutare nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro?

Quello della sicurezza sul lavoro è un mondo piuttosto semplice nella sua essenza, ma decisamente articolato nei suoi contenuti.

Le numerose sfaccettature della normativa e le ampie casistiche dei rischi legati agli ambienti lavorativi espongono le aziende a troppi azzardi ed a sicure sanzioni.

Ecco perché la cosa più saggia da fare è quella di evitare il cosiddetto “fai da te”.

I molteplici adempimenti normativi hanno portato alla necessaria nascita di figure professionali di consulenza, cioè di consulenti sicurezza sul lavoro come noi di SECUR ITALIA  ad esempio, che possano aiutare il datore di lavoro e le figure interne preposte a garantire prevenzione e sicurezza.

Il consulente guida l’azienda ad un approccio “sicuro” evitando, così, problemi per i dipendenti o guai di natura legale per il datore di lavoro.

10 Consulente della sicurezza sul lavoro chi è e cosa fa?

Il consulente di prevenzione e sicurezza è quella figura professionale che “assiste con consiglio” fornendo al datore di lavoro tutti gli strumenti e le risorse per mettersi in regola con l’aspetto ormai finalmente obbligatorio della tutela psico-fisica dei lavoratori.

Soprattutto in un ambito frammentato come quello della sicurezza degli ambienti di lavoro e la tutela dei rischi per i lavoratori, un esperto non è una spesa, ma un vero e proprio investimento.

Il buon consulente non è necessariamente colui il quale vi fa spendere meno, ma è colui il quale vi fa spendere bene!

Attraverso il confronto col datore di lavoro o coi riferimenti aziendali coinvolti, il consulente vi guiderà verso un corretto concetto di sicurezza che terrà conto delle singole esigenze, del rispetto delle normative.

Vi ricorderà le importanti scadenze relative ai lavoratori (formazione, visite, esami), alle documentazioni (aggiornamenti corsi e DVR, questionario sicurezza sul lavoro) ed all’azienda.

 

Nota non meno importante, un buon consulente vi tutelerà dalle nuove e pesanti sanzioni che, con l’avvento del dlgs 81/08, si sono decisamente inasprite.

 

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Cos’è la Sicurezza sul lavoro? – Secur Italia

Cos’è la Sicurezza sul lavoro? scopri cosa dice la normativa in vigore, il D.Lgs 81, quali sono i suoi principi e i principali soggetti interessati

Cosa si intende per sicurezza sul lavoro?

La sicurezza sul lavoro può essere definita come l’insieme di tutte le misure, di tutti i provvedimenti e di tutte le valutazioni adottate per rendere più sicuri i posti di lavoro.
Si può affermare che la sicurezza sul lavoro è una condizione necessaria, una prerogativa imprescindibile che ogni azienda deve avere per eliminare o quanto meno ridurre il più possibile gli eventuali rischi e pericoli per la salute dei lavoratori.
Nello specifico la sicurezza sul lavoro nasce per eliminare, ridurre o controllare:

  • fattori rischio derivanti dai processi lavorativi;
  • incidenti e infortuni per i lavoratori;
  • l’insorgere di malattie professionali;
Cosa sono le malattie professionali?

Con il termine malattie professionali si intende definire tutte quelle patologie direttamente correlate all’esercizio di una determinata attività lavorativa.
Le malattie professionali non si manifestano in modo immediato ma si sviluppano progressivamente e lentamente nel tempo a causa dell’esposizione a determinati rischi correlati all’attività svolta come ad esempio:

  • contatto con polveri o sostanze nocive;
  • rumori;
  • vibrazioni;
  • radiazioni;
  • organizzazione irregolare dei processi lavorativi;

 

Quali sono i principi ispiratori del d.lgs 81/08?

Oggi dunque si fa riferimento al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, che con i suoi 306 articoli e ben più di 50 allegati disciplina la sicurezza delle aziende e degli individui che lavorano in esse.
Applicando principi e misure di controllo e gestione che si identificano con:

  • valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
  • eliminazione o riduzione dei rischi;
  • sostituzione dei rischi alla fonte;
  • utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • controlli sanitari periodici dei lavoratori;
  • informazione e formazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
  • informazione e formazione per tutti i rappresentanti della sicurezza aziendale;
  • partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
  • programmazione e attuazione di misure di sicurezza adatte;
  • vigilanza su tali misure di sicurezza.

 

Quali sono i principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale?

Il Testo Unico prevede e istituisce delle figure responsabili di programmare, gestire, applicare e controllare la sicurezza sul lavoro.
I principali soggetti partecipi della sicurezza aziendale sono:

  • il Datore di Lavoro;
  • il Medico Competente;
  • Il Dirigente per la Sicurezza sul lavoro;
  • il Preposto per la Sicurezza sul lavoro;
  • il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP;
  • l’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione o ASPP;
  • i Soggetti Formatori per la Sicurrezza;
  • i Lavoratori;

Per ciascuna di queste figure la normativa prevede che sia seguito un percorso formativo volto all’acquisizione di competenze e conoscenze adatte.

Il percorso formativo si identifica con dei corsi di formazione riconosciuti e certificati che rilasciano attestati validi ai sensi di legge.
Il Testo Unico stabilisce chiaramente che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro è obbligatoria.

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