Articoli
Registro di manutenzione delle attrezzature: un obbligo sottovalutato
/in News /da antonio nitoL’articolo 71 comma 4 lettera b del D.Lgs. 81/2008, prevede che “siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto???.
Ad una prima lettura sembra che tale comma faccia insorgere un obbligo di tenuta delle registrazioni esclusivamente per le attrezzature per le quali sia espressamente prevista l’istituzione di un apposito registro.
Riepiloghiamo gli obblighi del datore di lavoro in merito alle attrezzature aziendali.
- Selezionare attrezzature conformi alle disposizioni legislative e ai requisiti generali di sicurezza
- Valutare i rischi specifici in base al lavoro che verrà svolto, ma anche in merito ad operazioni di installazione e manutenzione e ad eventuali interferenze con altre attrezzature o lavorazioni effettuate
- Fornire un’adeguata formazione ai lavoratori che utilizzeranno le attrezzature
- Fornire un’adeguata informazione a tutti coloro che, a vario titolo, potrebbero entrare in contatto con tali attrezzature
- Definire le procedure relative alla corretta installazione e messa in esercizio delle attrezzature
- Eseguire le necessarie manutenzioni e tenerne traccia tramite la redazione di un apposito registro
Mantenere un archivio delle attrezzature aziendali
Memorizzando, per ognuna di esse, i codici identificativi, i dati relativi all’acquisto, la documentazione fornita dal produttore e tutti i documenti relativi all’attrezzatura stessa.
In tale modo risulta agevole dare evidenza dei criteri di selezione delle attrezzature, del rispetto delle disposizioni legislative e del corretto monitoraggio di tutte le attrezzature aziendali.
Associare ogni attrezzatura ad un’apposita scheda di sicurezza
Attraverso la scheda di sicurezza viene data evidenza della corretta valutazione dei rischi connessi all’attrezzatura, dei necessari DPI da utilizzare e delle prescrizioni da seguire durante la messa in funzione, l’utilizzo o la manutenzione dell’attrezzatura stessa.
Definire la formazione necessaria
Ogni attrezzatura può essere abbinata alla specifica mansione aziendale che ne prevede l’utilizzo. In tal modo risulta agevole definire la necessaria formazione e abbinare alla mansione stessa i lavoratori incaricati.
Generare una scheda completa delle necessarie informazioni per l’utilizzo e la manutenzione
Le informazioni inserite vengono riepilogate in una scheda dedicata che riporta tutte le necessarie informazioni in merito a utilizzo, manutenzione e controlli. Tale scheda può essere messa a disposizione dei lavoratori al fine di fornire loro un’adeguata informativa.
Definire controlli e manutenzioni necessarie
Un avanzato sistema di definizione dei controlli e delle manutenzioni consente di definire il periodismo degli stessi, sia in termini temporali sia basandosi sull’utilizzo dell’attrezzatura.
Per ogni attività può essere specificato l’incaricato e il dettaglio delle operazioni da effettuare.
Il sistema di promemoria provvede a segnalare la scadenza delle attività previste.
Registrare ogni manutenzione effettuata
Ogni manutenzione potrà essere registrata, così come previsto dalla normativa, specificando il dettaglio degli interventi effettuati.
Per maggiori informazioni:
Mail: info@securitalia.net
Tel: 0818718216

PERCHE’ SCEGLIERE ASSOCIAZIONE SECUR ITALIA?
/in News /da antonio nitoPERCHE’ SCEGLIERE ASSOCIAZIONE SECUR ITALIA?
Professionalità, Competenza, Affidabilità e Attenzione al Cliente sono qualità che contraddistinguono le attività formative di Sicurezza e Formazione :
■ NUOVE AULE CORSI: Accoglienti e facili da raggiungere sia con i mezzi pubblici che con i propri mezzi. WI-FI Free.
■ TRAINING ROOM per le prove pratiche;
■ DOCENTI: Esperti di sicurezza aziendale, con esperienza pluriennale ,in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.
■ POSSIBILITÀ DI FREQUENZA A DISTANZA:
Attraverso la nostra piattaforma E-learning a è possibile frequentare a distanza i corsi senza spostarsi dall’ufficio o da casa.
Per maggiori informazioni:
Mail: info@securitalia.net
Tel: 0818718216

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
/in News /da antonio nitoSono in consegna presso la sede Territoriale di Gragnano(Napoli), le attestazioni di Aggiornamento RSPP/Datore di Lavoro; Con piacere assoluto,si comunicheranno le date dei seminari formativi Territoriali riferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Il Presidente.
Docente: Francesco Nito
Orari Sportello della Sicurezza,sede Territoriale di Gragnano(Napoli):
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21.00
ed il Sabato dalle 9.00 alle 13.30
Telefono: 0818718216
Mail: info@securitalia.net

Alcune domande sui DPI
/in News /da antonio nito
Cosa sono i DPI?
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
La tuta è un DPI?
In generale no, perché non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
La cintura di sicurezza sul camion dell’azienda è un DPI?
No, non sono dispositivi di protezione individuale le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.
Quando si usano i DPI?
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Cosa sono i mezzi di protezione collettiva?
Sono dispositivi di protezione che non vanno indossati e che proteggono tutti i lavoratori di una certa area: ad esempio le tettoie di protezione contro la caduta di pietre, le reti per raccogliere i lavoratori che cadono dall’alto, un parapetto ecc.
Quali sono i requisiti di un DPI?
– essere marcati CE;
– essere adeguati ai rischi da prevenire; senza comportare di per sé un rischio maggiore;
– essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
– tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
– potere essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Cosa è la marcatura CE?
La marcatura CE è una marcatura che il fabbricante del prodotto mette sui propri prodotti per attestare che ha rispettato i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalla comunità europea per quel prodotto. È cioè una autocertificazione.
I prodotti marcati CE sono assolutamente sicuri?
No, i prodotti marcati CE sono sicuri solo se installati, utilizzati e mantenuti secondo le istruzioni del fabbricante.
Un DPI marcato CE protegge sicuramente il lavoratore?
NO. Il DPI marcato CE sicuramente non danneggia il lavoratore se usato secondo le istruzioni del fabbricante, ma potrebbe non essere idoneo a proteggere il lavoratore dai danni dovuti al suo lavoro. La scelta del DPI e la verifica dell’idoneità del DPI è compito del datore di lavoro, non del fabbricante del DPI.
Nella scelta occorre tenere conto di quanto indicato in precedenza.
La manutenzione del DPI è un dovere del lavoratore?
La manutenzione del DPI è un obbligo del datore di lavoro che può incaricare di ciò lo stesso lavoratore vigilando però che il lavoratore lo faccia e rimborsando le eventuali spese necessarie.
La consegna del DPI assolve il datore di lavoro da ogni responsabilità?
No, il datore di lavoro, dopo la consegna, ha l’obbligo di vigilare affinché i DPI vengano usati. La vigilanza deve essere come quella del buon padre di famiglia che arriva a punire i figli che non ubbidiscono e che non tollera che diventino abituali azioni pericolose quali quella del mancato utilizzo del DPI. In caso che il lavoratore insista a non utilizzare il DPI occorre attivare le procedure di richiamo, censura, multa, licenziamento secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in caso di disobbedienza senza giustificato motivo.
Quali sono gli obblighi del lavoratore riguardo i DPI?
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Il lavoratore può essere sanzionato se non usa i DPI?
Il lavoratore può essere sanzionato dall’ organo di vigilanza se non usa i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro con l’ammenda di €.150,00, da rivalutare ogni cinque anni in misura pari all’ indice Istat dei prezzi a consumo.

Azienda Associata – Edil Generali Srls
/in News /da antonio nitoCon immenso piacere, il Presidente Francesco Nito, annovera da oggi la ditta “EDIL GENERALI SRLS”, del signor Savino Perriccio, già noto come “MR SAVY” tra le aziende associate; L’entusiasmo, il carisma e la personalità del Datore di Lavoro dell’azienda ha contagiato la sede territoriale.
I progetti edotti dallo staff tecnico, la garanzia di aver aderito al progetto Produzione- Qualità e Sicurezza sarà da volano per la EDIL GENERALI SRLS, esercente l’attività di impresa edile, che ha sottoscritto con piacere l’adesione e pertanto risulta iscritta nell’ elenco delle Aziende Associate con il numero 0080/2018.
Sicuri di meritare la stima concessa, il Presidente ed i Soci- Fondatori , salutano con affetto la EDIL GENERALI SRLS
In foto:
Sx: Presidente Francesco Nito
Dx: Datore di Lavoro della Edil Generali Srls, Signor Savino Perriccio
Consulenza HACCP completa
/in News /da antonio nitoGrazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore dell’igiene alimentare, possiamo offrire alle aziende, bar, ristoranti, alberghi, industrie alimentari, mense, e imprese che operano nel settore agroalimentare e della ristorazione, una consulenza HACCP completa e professionale a costi realmente competitivi che prevede i seguenti servizi:
- Corsi HACCP per il personale e per i responsabili dell’industria alimentare
- Redazione e aggiornamento manuale di autocontrollo alimentare
- Redazione e aggiornamento manuale di rintracciabilità
Contattando i nostri consulenti,ottieni subito informazioni utili e un preventivo gratuito per il servizio di consulenza completa, e potrai mettere così la tua azienda in regola con quanto disposto dalla normativa, italiana ed europea, sull’igiene alimentare.
L’autocontrollo alimentare è infatti obbligatorio per qualsiasi operatore ed a qualsiasi livello della filiera alimentare, dalla grande distribuzione al piccolo negozio di rivendita al dettaglio e il sistema HACCP è un insieme di pratiche ed accorgimenti messi in atto proprio per applicare al meglio l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata secondo metodi specifici.

Incontro formativo Datore di lavoro/Rspp del 27 gennaio 2018
/in News /da antonio nitoAlla presenza del Presidente Francesco Nito e del docente formatore Antonio Sanges, si è svolto, presso la sede formativa di Gragnano(Na), l’incontro formativo e dibattito inserito nel progetto annuale di “ Vantaggi per gli Associati”.
L’incontro ha visto la presenza numerosa di Datori di Lavoro inseriti nell’elenco delle aziende Associate facenti parte del comprensorio napoletano; La soddisfazione è stata la presenza attiva dei partecipanti che hanno avuto modo di approfondire ed esprimere dubbi e perplessità riguardanti la conduzione giornaliera del cantiere. Tale incontro sarà replicato in tutte le sedi territoriali dell’Associazione.
A tutti i discenti sarà consegnato, così come previsto dall’Accordo Stato-Regione,l’aggiornamento quinquennale di RSPP/DATORE DI LAVORO.
PiMUS: cos’è, chi lo redige, chi lo firma, quando è obbligatorio. Tutto quello che occorre sapere su come fare un PiMUS
/in News /da antonio nitoPiMUS: cos’è, chi lo firma e come farlo
In questo articolo proponiamo un approfondimento tecnico sul PiMUS, il documento tecnico contenente il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi.
In particolare analizziamo i casi in cui è necessario redigerlo, quali sono le caratteristiche del documento.
Cos’è il PiMUS
Il PiMUS è un documento operativo, contenente una serie di indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.
Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori.
Il PiMUS dunque deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi, al fine di garantire:
- la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio
- la sicurezza degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione
Chi può redigere il PiMus
Il Testo Unico per la Sicurezza (dlgs 81/2008) prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere il PiMUS.
In particolare, l’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Chi deve firmare il PiMUS
La norma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona che deve firmare il PiMUS, ma si limita a definirlo “persona competente???.
L’art. 136 del dlgs 81/2008 prevede che
nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS.
Tuttavia, si ritiene che per persona competente si possa intendere:
- il datore di lavoro che ha già maturato esperienze
- il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
- il preposto con sufficiente esperienza
- l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso
Quando è obbligatorio il PiMus
Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:
- per i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
- per gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi
- per i ponteggi realizzati con elementi in legno
II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:
- ponti su ruote (trabattelli)
- ponti su cavalietti
- parapetti
Come fare un PiMUS
La norma fornisce indicazioni su come fare un PiMUS: i contenuti minimi sono dettagliatamente descritti nell’allegato XXII del dlgs 81/2008.
Il PiMUS deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Dati identificativi del luogo di lavoro
- Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
- Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
- Identificazione del ponteggio
- Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
- generalità e firma del progettista
- sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato
- indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, invece delle indicazioni sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente.
- Progetto del ponteggio, quando previsto
- Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata???):
- planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.
- modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.)
- modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.
- descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio
- descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso
- misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione
- tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi
- misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori
- misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti
- Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo???, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati???), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto
- Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio
- Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso
Il glossario del PiMUS
Di seguito riportiamo alcune definizioni legate alla sicurezza nei cantieri e al PiMUS.
Addestramento
Tutte le attività volte a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro.
Attrezzatura da lavoro
Per attrezzatura da lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Direttore tecnico di cantiere
Figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. Può essere un Legale Rappresentante o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.
Dispositivo di protezione individuale DPI
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute o la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio a tale scopo. Sono prodotti destinati a garantire la sicurezza e la salute dell’utilizzatore nelle condizioni in cui non sia possibile eliminare i rischi con interventi tecnici ed ambientali.
Capocantiere o preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Committente
Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
PSC
Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
POS
Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e all’articolo 131, comma c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Preposto
Persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive , controllando la loro corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Responsabile dei lavori
Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.
Rischio
Eventualità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.
CSE
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
CSP
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

PRIVACY & COOKIE POLICY
Clicca qui per vedere la Privacy & Cookie Policy
SEDE LEGALE
Via Castellammare 140, Gragnano (Napoli)
Tel. 0818718216
Orari:
Lunedì-Venerdì: 09-14/16 -21
Sabato: 09-14
FILIALI
Roma – Via Antonio Salandra 18
Milano – Via Roberto Lepetit 8/10
Venezia Mestre – Via Bembo 40
Monfalcone(Gorizia) – Viale San Marco 36
Genova – Via Ciro Menotti 33
Scalea(CS) – Via Pianogrande(località Pantano)








