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Incontro formativo con rilascio attestazione Aggiornamento RSPP

Vantaggi per gli associati: così come da progetto formativo di miglioramento e tutela dei lavoratori è indetto per il giorno 27 gennaio 2018 il primo, di numerosi incontri formativi di esclusivo vantaggio per le aziende associate;si terrà presso l’aula di via Castellammare n.140 – Gragnano(Napoli) dalle ore 17 :00 un seminario di formazione per la risoluzione delle problematiche lavorative, rapporto con le istituzioni e coordinatori della Sicurezza.
Il Presidente ,docente Francesco Nito comunica che,al termine di tale incontro riservato esclusivamente ai Datori di Lavoro/Rspp, sarà rilasciato un’attestazione di aggiornamento ,valevole per il prossimo quinquennio.
Vantaggio riservato esclusivamente alle aziende associate Secur Italia “Europe Safety Operators”.

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Dispositivi di protezione individuale: Definizione di DPI, categorie,obblighi e sanzioni

In questo articolo parleremo di:
– DPI: definizioni
– Dispositivi di protezione individuale: prima, seconda e terza categoria
– Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
– Obblighi del lavoratore in tema di Dpi
– Criteri per l’individuazione dei DPI e sanzioni

DPI: Definizioni

Si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI)qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro.
Rientrano nella definizione;
a) l’insieme costituito da componenti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) l’insieme costituito da un DPI collegato, anche se in modo da poterne essere separato, ad un componente non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sè;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio (art. 1, D.Lgs. n. 475/1992).
Non rientrano nella definizione di DPI le seguenti attrezzature:
– DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi, ecc.).
– DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aereosol, armi individuali deterrenti, ecc.).
– DPI progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.).
– DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
– Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote;

Dispositivi di protezione individuale: di prima, di seconda e di terza categoria
I DPI sono suddivisi in tre categorie:
Prima categoria
Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50º C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.
Seconda categoria
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
Terza categoria
Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono provocare la morte o lesioni gravi e di carattere permanente.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100º C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50° C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marcatura CE), stabilirne le condizioni d’uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all’uso dei DPI siano disponibili nell’impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano.
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell’aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del rischio in un luogo di lavoro.
Infine il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione dell’udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi.

Obblighi dei lavoratori in tema di DPI
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e sicurezza con l’impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 78, D.Lgs. n. 81/2008).
Il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il tempo in cui è presente l’esposizione al rischio da cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici e devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento quando necessario.

Criteri per l’individuazione dei DPI
Per l’individuazione dei DPI necessari, le modalità d’uso e le circostanze nelle quali è possibile l’impiego, si può fare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, allegato VIII (schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale) e all’art. 79 dello stesso decreto.
Inoltre con il D.M. 2 maggio 2001 il Ministero del lavoro ha riportati i criteri, ripresi dalle norme UNI di riferimento, per l’individuazione e l’uso dei seguenti DPI:
a) protezione dell’udito;
b) protezione delle vie respiratorie;
c) protezione degli occhi;
d) indumenti protettivi da agenti chimici;
Chi adotti criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI diversi da quelli riportati nel D.M. del 2 maggio 2001 dovrà comunque garantire un livello di sicurezza equivalente.

Sanzioni
Datori di lavoro o dirigenti
Il datore di lavoro o il dirigente che non rispetta gli obblighi di:
– fornire i necessari e idonei DPI;
– fornire adeguate informazioni e formazione, e, ove richiesto anche addestramento all’uso dei DPI (DPI di 3ª categoria e DPI per la protezione dell’udito);
è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 5.480,00 euro.
Preposti
I preposti che non esercitano la dovuta vigilanza sui lavoratori per l’osservanza delle norme relative all’uso dei DPI sono puniti con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 €.
Lavoratori
Sono puniti con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda da 219,20 a 657,60 euro i lavoratori che non ottemperano agli obblighi di:
– utilizzare appropriatamente i DPI, segnalarne le deficienze;
– sottoporsi alla formazione/addestramento sui DPI, utilizzarli come da istruzioni ricevute; averne cura; non apportarvi modifiche arbitrarie.

Formazione addetti primo soccorso

Ogni azienda deve annoverare obbligatoriamente in organico addetti al Primo Soccorso. Una, o più, persone adeguatamente formate da corso di Primo Soccorso, che avranno il compito del mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all’interno dei luoghi di lavoro.

 

ARGOMENTI

  • – Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
  • – Cenni di anatomia dello scheletro,
  • – Emorragie esterne.
  • – Ferite lacero contuse.
  • – Intossicazioni.
  • – Lesioni da agenti chimici.
  • – Lesioni da corrente elettrica,
  • – Lesioni da freddo e da calore.
  • – Lussazioni, fratture e complicanze.
  • – Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  • – Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
  • – Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta.
  • – Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
  • – Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
  • – Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
  • – Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
  • – Principali tecniche di tamponamento emorragico.
  • – Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
  • – Scena dell’infortunio
  • – Sostenimento delle funzioni vitali
  • – Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
  • – Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
  • – Traumi e lesioni toraco addominali.
  • – Acquisire capacità di intervento pratico
  • – Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
  • – Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
  • – Allertare il sistema di soccorso
  • – Attuare gli interventi di primo soccorso
  • – Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
  • – Riconoscere un’emergenza sanitaria

 

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Preventivi personalizzati sicurezza sul lavoro e igiene alimentare

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Se muore o si fa male un operaio in cantiere l’amministratore di condominio è responsabile

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Testo articolo

Risultati immagini per freccia verso il basso

L’amministratore di condominio è considerato, a tutti gli effetti, datore di lavoro o committente ogni qual volta affida delle opere di manutenzione a terzi su parti comuni dell’edificio gestito; egli, conseguentemente, è tenuto sempre a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ed è, allo stesso tempo, tenuto a redigere (o a far redigere) il piano di sicurezza e coordinamento , pena la relativa responsabilità in caso di morte degli operai impegnati nel cantiere.

 

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

FIGURA

Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti), per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori (coordinatore per la progettazione, d’ora in avanti CSP) e in fase di realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori, d’ora in avanti CSE).

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stessa persona o da persone diverse.

Essenzialmente, il CSP si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

  • Verificare l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
  • adeguare il piano di sicurezza e coordinamento  ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e verificare il conseguente aggiornamento  dei piani operativi;
  • Organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione tra le imprese;
  • Verificare l’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza di più imprese;
  • Segnalare al committente o al responsabile dei lavori inosservanze delle imprese (alla legge e al PSC) e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento o la sospensione del contratto;
  • Comunicare l’inadempienza all’ASL e alla direzione territoriale del lavoro nei casi in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento;
  • Sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed immediato direttamente riscontrato.

REQUISITI

Per poter ricoprire il ruolo di CSP o di CSE, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA

  • Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

OPPURE

  • Laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al  decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

OPPURE

  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

FORMAZIONE SPECIFICA

In aggiunta ad uno dei requisiti di titolo di studio ed esperienza sopra indicati, è necessario essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge.

Per mantenere l’abilitazione, è necessario, inoltre, frequentare 40 ore di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Gli elmetti di protezione hanno una scadenza?

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione andrà “revisionato???. Tutti i dettagli nell’articolo.

Prima di discutere dell’argomento, è doverosa una precisazione: nel presente articolo, facciamo riferimento solo ed esclusivamente a elmetti a norma CE e pertanto sottoposti a prove di compressione corredate da opportune certificazioni scritte conformi alle normative europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa categoria di elmetti, purtroppo, presenta una vita utile limitata, proprio in virtù delle prove di compressione stesse.

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione – che protegge il soggetto da oggetti contundenti che cadono dall’alto -, andrà “revisionato??? ogni cinque anni per verificarne la sua condizione di staticità. Quindi ogni cinque anni il singolo casco andrebbe inviato a revisione.

Infatti, indossare un elmetto non a norma oppure scaduto, non solo equivale a non indossare per niente un elmetto, ma nella maggior parte dei casi aumenta la probabilità che un eventuale incidente possa risultare fatale: un elmetto deteriorato, a contatto con un oggetto che cade dall’alto, subirà non solo una variazione in termini di deformazioni,  ma anche un cambiamento in termini di variazione di energia assorbita. L’eventuale urto pertanto, verrebbe percepito il doppio dal soggetto.

E’ necessario, dunque non solo di indossare l’elmetto di protezione, ma anche verificarne la scadenza e farlo revisionare ed eventualmente riacquistare dal datore di lavoro.Pensare alla propria incolumità è tanto un dovere quanto un diritto.

Come abbiamo detto, l’elmetto ha una durata di 5 anni, sempre che sia utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e sempre ché sia stato stoccato, in caso di non utilizzo, in luogo adatto. L’esempio negativo per eccellenza lo si vede, di solito, percorrendo con l’autovettura le strade. Spesso si incontrano autocarri o automezzi di imprese con l’elmetto appoggiato sul cruscotto. Tale situazione, sottopone il dispositivo a un repentino riscaldamento determinato dal sole e dal vetro del parabrezza. Essendo il nostro elmetto costituito da materiale termoplastico, non è difficile immaginare gli effetti negativi che, con il passare del tempo, procurano l’invecchiamento del d.p.i., compromettendone sicuramente le caratteristiche del materiale.

Su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, di scadenza, impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

All’interno del casco oltre alla marcatura CE – EN 397 – completata dal contrassegno numerico dell’organismo di controllo, c’è il nome del fabbricante e un cerchio nel quale è indicato sia il mese che l’anno di costruzione del casco.

La durata di impiego dei caschi termoplastici può essere fissata in 5 anni . Per caschi in materiale duroplatici, la durata di impiego è limitata da eventuali danni meccanici ( Dopo una forte sollecitazione meccanica il casco di protezione deve essere sostituito).

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il R.S.P.P e i medico competente, ove presente???. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a 5.000.

Videosorveglianza- Procedura veloce per impianti antifurto

Videosorveglianza: la nota dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che gli impianti antifurto, pur se dotati di fotocamera o videocamera, attivandosi solo quando accedono ai locali aziendali persone esterne, ed essendo installati allo scopo di proteggere il patrimonio aziendale, potranno essere autorizzati dall’INL con una procedura più rapida di quella ordinaria prevista per l’installazione di strumenti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Gli strumento di controllo a distanza

L’articolo 4 della L. 300/1970 tratta dell’installazione degli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza sull’attività del lavoratore; la prima riforma all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, intervenuta con il D.Lgs. n. 151/2015, ha comportato però una configurazione in parte diversa dell’obbligo di installazione, prevedendo una versione “alleggerita??? del divieto: infatti pur ribadendo che gli strumenti di videosorveglianza, ovvero quelli dai quali possa derivare un controllo dell’attività dei lavoratori, debbano rispondere necessariamente ad alcune esigenze che riguardano l’organizzazione, la sicurezza sul lavoro ovvero la tutela del patrimonio aziendale, prevede d’altro canto che gli strumenti in uso al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa così come gli strumenti di rilevazione delle presenze, non necessitino di richiesta di accordo/autorizzazione.

 

La richiesta prima dell’installazione

Così, qualora si renda necessaria l’installazione di strumentazioni non rientranti nella previsione del comma 2 dell’art. 4, diviene assolutamente necessario e imprescindibile procedere all’accordo di cui all’art. 4 comma 1, Statuto dei Lavoratori, o alla richiesta di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nello specifico alla sede territoriale di competenza. Esistono infatti due diverse strade, a seconda della condizione soggettiva di ciascuna impresa:
• nel caso in cui l’azienda superi i 15 dipendenti sarà necessario adire preventivamente le RSA o RSU allo scopo di trovare un accordo in sede sindacale per l’installazione degli strumenti necessari, ma dai quali possa eventualmente derivare un controllo a distanza;
• nel caso in cui l’azienda non abbia delle rappresentanze sindacali interne, abbia un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero non sia riuscita a raggiungere un accordo con le citate RSA o RSU, sarà necessario procedere a richiesta di autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.

Esiste però una casistica per la quale non è previsto l’obbligo di accordo o autorizzazione: infatti, nel caso in cui gli strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ovvero ancora se gli strumenti in questione riguardano la registrazione degli accessi e delle presenze, l’azienda potrà legittimamente installarli senza la necessità di preventiva autorizzazione/accordo.

 

L’obiettivo dell’installazione e i chiarimenti in merito

Così per installare legittimamente un sistema di controllo, è necessario ribadire che il controllo stesso non deve fare riferimento al lavoratore, ma deve avere come scopo unico quello di tutelare le condizioni aziendali, la sicurezza sul lavoro, o di garantire alcune condizioni organizzative, così che si eviti con qualsiasi mezzo l’eventualità del controllo a distanza dei lavoratori.
Tanti sono stati gli strumenti tenuti in considerazione nel corso del tempo con riferimento all’obbligo o meno di procedere ad autorizzazione, in relazione al fatto che altrettanti sono gli strumenti al giorno d’oggi che possono permettere un qualsivoglia tipo di controllo dell’attività del lavoratore. Così man mano che gli strumenti tecnologici avanzano, è necessario che gli organi preposti forniscano opportune indicazioni agli operatori e ai datori di lavoro allo scopo di non incorrere in sanzioni: si può portare l’esempio della Circolare INL n. 2/2017, la quale ad esempio ha riguardato la legittimità o meno dell’installazione di impianti GPS che potrebbero essere utilizzati su autovetture aziendali. Ma anche nei giorni scorsi è stata pubblicata un’ultima nota dell’Ispettorato del Lavoro, con ulteriori chiarimenti in materia di installazione di strumenti che possono comportare un controllo, ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 300/1970.

 

Installazione di allarmi con video o fotocamera

In particolare, la nota prot. 299/2017 del 28 novembre scorso ha fornito indicazioni con riferimento all’installazione di impianti d’allarme o antifurto che siano dotati di videocamera o fotocamera, i quali si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. Tali strumenti hanno come fine ultimo la tutela del patrimonio aziendale, ma non sono dispositivi di rilevazione della presenza, né tantomeno strumenti in uso al prestatore di lavoro: ciò dimostra che è assolutamente necessario procedere con accordo ovvero autorizzazione per l’installazione di tali strumenti.

Così, essendo tali impianti rientranti nella fattispecie per la quale è necessario accordo/autorizzazione, l’ispettorato del Lavoro ha fornito però delle delucidazioni in merito, sostenendo la necessità di rendere più celere le procedure autorizzative riguardanti i sistemi antifurto; è stato infatti specificato dall’INL che essendo tali strumenti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale trovano la loro legittimazione proprio al primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e che comunque comportano che le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussistendo la possibilità di controllo preterintenzionale sul personale, motivazione per la quale non dovrebbero porsi motivazioni ostative al rilascio del provvedimento. Di conseguenza, sulla base di quanto ribadito con la nota in esame, l’Ispettorato ha chiarito che per tali strumenti si potrà procedere all’attivazione di una autorizzazione rapida in quanto è inesistente qualunque valutazione istruttoria.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

Le lavorazioni/mansioni che comportano l’obbligo delle visite mediche

La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/08 “Testo Unico???, prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata. Il DLgs 81/08, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare, il ruolo e gli obblighi del medico competente e precisa alcune situazioni prima non chiare come ad esempio le visite preassuntive.

Ciò premesso si riportano di seguito gli aspetti salienti relativi alla sorveglianza sanitaria in materia di igiene del lavoro.

 Quali operatori rientrano nell’obbligo?

Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.

In particolare sono soggetti all’obbligo:

  • i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
  • i soci lavoratori;
  • gli associati in partecipazione;
  • i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali???).

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

  • nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
  • qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.

I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare all’esposizione a rischi di natura chimica  (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), biologica.

In alcuni casi è facile definire l’esistenza dell’obbligo in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni).

Nella maggior parte dei casi, invece, l’obbligo emerge dalla valutazione della situazione di rischio e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.

Per alcuni agenti di rischio (ad esempio il rumore e le vibrazioni), per i quali sussiste un obbligo di misurare l’esposizione con strumentazione, l’obbligo scatta solo al superamento di valori definiti.

Per altri – in particolare nel caso di esposizione ad agenti chimici – la definizione dell’obbligo è meno chiara e va preceduta da un’accurata valutazione del rischio.

Non sempre, quindi,  è facile definire in maniera assoluta l’esistenza dell’obbligo, in particolare quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono a una  molteplicità di fattori di rischio ma di bassa consistenza.

In questi casi, soprattutto se la situazione è al limite, è conveniente effettuare la sorveglianza sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall’impresa come una forma di tutela.

Per semplificare l’identificazione delle attività a rischio proponiamo sotto un elenco dei comparti dove è più probabile, in alcuni casi praticamente certo, esistano situazioni che comportano l’obbligo del controllo sanitario dei lavoratori esposti.

Non è però da escludere la necessità di fare le visite anche in altri comparti o in altre lavorazioni

In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria obbligatoria e in quali momenti va effettuata?

La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.

Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:

  1. visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione. Poiché condiziona l’effettivo inizio dell’attività lavorativa si consiglia di contattare il medico prima dell’assunzione in maniera tale che la visita possa essere programmata immediatamente a ridosso dell’assunzione. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fasepreassuntiva, su scelta del datore di lavoro o dal medico competente;
  2. visita medica periodica: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o di provvedimento motivato dell’organo di vigilanza;

  1. visita medica in occasione del cambio della mansione: è diretta a verificare l’idoneità della mansione specifica. In questo caso sarà onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate, affinché il medico competente possa procedere alla visita preventiva di idoneità obbligatoria;
  2. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa.
  3. visita medica precedente alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

I requisiti del medico competente

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal “medico competente??? (definito talvolta anche come medico di fabbrica).

In primo luogo sembra opportuno sottolineare, al fine di fugare eventuali dubbi sull’argomento, come la sorveglianza sanitaria aziendale competa esclusivamente a personale medico in possesso dei requisiti e titoli previsti dalla legge come, per esempio, una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Inoltre i medici in possesso dei requisiti suddetti dovranno essere iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute.

E’ quindi consigliabile accertarsi della qualifica e competenza del professionista che si va a scegliere.

Gli obblighi del medico e del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria

Uno degli ambiti in cui il Dlgs 81/08 ha maggiormente innovato rispetto alla normativa precedente è quello degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria che sono ripartiti, e si intersecano, tra datore di lavoro e medico competente.

Il Dlgs 81/08 enfatizza ulteriormente gli aspetti “consulenziali??? del medico competente aumentandone la responsabilità con l’attribuzione di nuovi obblighi, alcuni dei quali precedentemente in carico la datore di lavoro.

In sostanza si può dire che al datore di lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, di mettere il medico competente nelle condizioni ideali per operare e di controllare che il medico svolga correttamente il compito affidatogli.

Nello specifico il datore di lavoro deve:

  • nominare il medico competente – si ricorda in proposito che in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria il nominativo del medico va indicato nel documento di valutazione dei rischi, documento che sua volta il medico deve sottoscrivere essendo tra i soggetti che collaborano all’effettuazione della valutazione dei rischi;
  • comunicare al medico tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito: notizie sul ciclo produttivo, sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione – assunzione di nuovi addetti, cambiamenti di mansione, dimissioni di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (per consentire al medico di adempiere tempestivamente ai suoi obblighi)
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
  • richiedere al medico l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio sollecitare il medico formalmente nel caso in cui non rispetti la programmazione delle visite)
  • sostenere tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria;

Da parte sua il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria obbligatoria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati
  • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il luogo di custodia (medico o azienda) deve essere concordato tra medico e datore di lavoro
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso
  • consegna al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria che lo riguarda informandolo circa la necessità di conservare la documentazione stessa
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa sulla base della valutazione dei rischi, dandone in quest’ultimo caso comunicazione al datore di lavoro che provvederà ad annotare la diversa periodicità sul documento di valutazione dei rischi
  • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Quali sanzioni sono previste a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria?

La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.

Ad esempio la sanzione prevista per la mancata nomina del medico consiste nell’ammenda da 1.644 a 6.576 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.

Tabella indicativa delle lavorazioni/mansioni che comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria

COMPARTO

LAVORAZIONI/MANSIONI A RISCHIO (1)
Servizi alla persona, PARRUCCHIERI Operatore in salone
Servizi alla persona, ESTETICA Operatore addetto trattamenti (massaggi, ricostruzione unghie svolti in modo continuativo nella mansione)
Alimentaristi, PANIFICATORI Operatore in laboratorio
Alimentaristi, PASTICCERIA Operatore in laboratorio
Alimentaristi, SALUMIFICI, LAV. CARNI Operatore in laboratorio
Metalmeccanico, METALLI PREZIOSI Operatore in laboratorio
Metalmeccanico, LAVORAZIONI MECCANICHE Operatore in officina
Metalmeccanico, CARPENTERIE Operatore in officina
Metalmeccanico, IMPIANTI Operatore installatore/manutentore di impianti
Metalmeccanico, AUTOCARROZZERIE Operatore in officina o verniciatura
Metalmeccanico, AUTORIPARATORE Operatore in officina
Lapidei, MARMO, PIETRA, GRANITI Operatore in laboratorio e/o cantiere
Edili, COSTRUZIONI Operatore di cantiere
Edili, MOVIMENTO TERRA Operatore di cantiere
Edili, AFFINI Operatore di cantiere
Legno, PRODUZIONE ARREDAMENTI, SERRAMENTI Operatore in laboratorio e/o cantiere
Legno, PRODUZIONE IMBALLI Operatore in laboratorio
Legno, AFFINI Operatore in laboratorio
CONCIA Operatore in laboratorio
CHIMICA, GOMMA, PLASTICA Operatore in laboratorio
CERAMICA Operatore in laboratorio
VETRO Operatore in laboratorio
MANUTENZIONE DEL VERDE Operatore di cantiere
PULIZIE Operatore addetto pulizie
TRASPORTI Operatori di magazzino, autisti
Grafica, stampa, TIPOGRAFIE Operatore in laboratorio
Grafica, cartotecnica, SCATOLIFICI Operatore in laboratorio
Grafica, ELABORAZIONI GRAFICHE AL PC Operatore computer grafica
FOTOGRAFI Operatore computer grafica
PULITINTOLAVANDERIE Operatore in laboratorio
CONFEZIONI Operatore in laboratorio
TESSILE Operatore in laboratorio
ELETTROMECCANICA Operatore in laboratorio

Note:

  • Indipendentemente dal settore di attività, chi fa lavoro d’ufficio deve essere sottoposto a visita medica solo se trascorre più di 20 ore alla settimana al computer.

 

 

 

Il RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

 “Persona in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.???

Il  Datore di Lavoro può assumere direttamente lui l’incarico di RSPP solo nei seguenti casi (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008).:

•     Aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti;
•     Aziende agricole e zootecniche fino a 30 dipendenti;
•     Aziende della pesca fino a 20 dipendenti;
•     Altre aziende fino a 200 dipendenti.

L’assunzione di tale ruolo da parte del datore di lavoro impone la frequentazione al corso specifico per RSPP.

Il corso deve essere adeguato alla natura del rischio presente nell’attività (codice ATECO) e per tale motivo può variare nella durata di ore.

Rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore.

Sulla base dell’accordo “Stato Regioni??? del Dicembre 2011 il corso deve essere tenuto da soggetti formatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’intesa sancita in data 20 Marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 Gennaio 2009.

La mancata Formazione e/o nomina del RSPP costituisce una delle sanzioni più gravi del D. Lgs. 81/’08.

Per la violazione di tali articoli ed obblighi possono essere previste infatti sanzioni che variano da 1000  a 6000 euro e in casi ancora più gravi la sospensione dell’attività.